Corte costituzionale

Ordinanza n. 233/1982

Corte cost., ord. 22 dicembre 1982, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
233/1982
Data di deposito
22 dicembre 1982
Data di decisione
13 dicembre 1982
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:233

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14578

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionali - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, Cost. - degli artt. 9, ultimo comma, 12, quarto comma, 46, primo comma, 47, primo comma, e 54, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto: comminano, a carico del sostituto d'imposta che abbia presentato la dichiarazione di cui all'art. 7, comma primo, dello stesso decreto legislativo, ad ufficio diverso da quello competente, quando la dichiarazione pervenga a quest'ultimo piu' di un mese dopo la scadenza del termine, le stesse pene pecuniarie previste a carico di chi ometta del tutto la presentazione della dichiarazione o la presenti con piu' di un mese di ritardo; nello stabilire il trattamento sanzionatorio per le dichiarazioni presentate ad uffici incompetenti dal sostituto d'imposta o dal soggetto passivo d'imposta, non si sarebbe tenuto conto del disposto dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825. Successivamente alle ordinanze di rimessione e' entrata infatti in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 882 (sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria), la quale, agli artt. 3, comma primo, n. 2 e 4, comma primo, n. 1, rispettivamente dispone che: a) le dichiarazioni di cui al titolo I d.P.R. n. 600/1973, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, sono valide, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980; b) per le dichiarazioni suddette non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 60/1973; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie a quibus accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni prospettate siano tuttora rilevanti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 508 R.O. 1978, da 249 a 254, 455 e 677 RO. 1981;

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributane indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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