Corte costituzionale
Ordinanza n. 111/1982
Corte cost., ord. 10 giugno 1982, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 111/1982
- Data di deposito
- 10 giugno 1982
- Data di decisione
- 21 maggio 1982
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, regio decreto legge n. 122 del 26 gennaio 1931
- art. 50, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
- art. 9, comma 2, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
- art. 8, comma 1, n.1, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
- art. 29, regio decreto n. 2903 del 30 dicembre 1923
- art. 78, regio decreto n. 1210 del 22 dicembre 1972
- legge n. 919 del 18 giugno 1931
- art. 16, regio decreto n. 2316 del 19 ottobre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 14543
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 102, comma secondo, 106, comma primo, e 108, comma secondo, Cost. - degli artt. 8, primo comma, n. 1, 9, secondo comma, e 50 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 12 del r.d. 26 gennaio 1931, n. 122 (nuovo ordinamento della giustizia militare), conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico per il servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonche' per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare) e dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 (modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), essendo entrata in vigore successivamente alle ordinanze di rimessione la legge 7 maggio 1981,n. 180 (recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), che, con l'art. 16, ha abrogato, tra l'altro, le norme impugnate, per cui si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimita' costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta normativa. - O. n. 5/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 33 del 1978, 903 del 1979 e 681 del 1980;
ordina la restituzione degli atti ai Tribunali militari di La Spezia e di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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