Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/1982

Corte cost., ord. 10 giugno 1982, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
111/1982
Data di deposito
10 giugno 1982
Data di decisione
21 maggio 1982
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, regio decreto legge n. 122 del 26 gennaio 1931
  • art. 50, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 9, comma 2, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 8, comma 1, n.1, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 29, regio decreto n. 2903 del 30 dicembre 1923
  • art. 78, regio decreto n. 1210 del 22 dicembre 1972
  • legge n. 919 del 18 giugno 1931
  • art. 16, regio decreto n. 2316 del 19 ottobre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 14543

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 102, comma secondo, 106, comma primo, e 108, comma secondo, Cost. - degli artt. 8, primo comma, n. 1, 9, secondo comma, e 50 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 12 del r.d. 26 gennaio 1931, n. 122 (nuovo ordinamento della giustizia militare), conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico per il servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonche' per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare) e dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 (modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), essendo entrata in vigore successivamente alle ordinanze di rimessione la legge 7 maggio 1981,n. 180 (recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), che, con l'art. 16, ha abrogato, tra l'altro, le norme impugnate, per cui si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimita' costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta normativa. - O. n. 5/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 33 del 1978, 903 del 1979 e 681 del 1980;

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali militari di La Spezia e di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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