Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1981

Corte cost., sent. 26 febbraio 1981, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/1981
Data di deposito
26 febbraio 1981
Data di decisione
12 febbraio 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:35

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • legge n. 122 del 8 marzo 1951
  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 9 del 23 luglio 1973
  • legge n. 108 del 17 febbraio 1968
  • art. 79, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 23 marzo 1961
  • art. 49, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 20 del 27 marzo 1968
  • art. 3, legge n. 3 del 3 febbraio 1964
  • art. 2, legge n. 1257 del 5 agosto 1962
  • art. 50, legge n. 352 del 25 maggio 1970
  • art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 50, legge n. 352 del 23 maggio 1970
  • art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957

Parametri

Massime

Massima n. 9356

Ove si tratti di risolvere un solo problema di legittimita` costituzionale, e` compito della Corte costituzionale precisare se esista e quale sia, nella pluralita` di norme rimesse al suo esame, quella che "si presti - in ipotesi - a formare l'oggetto di una decisione di accoglimento additivo del tipo prospettato dai giudici a quibus, per colmare la mancata previsione di un compenso pari a tre giorni di ferie retribuite, relativamente alle elezioni comunali, provinciali e regionali". Nella specie, tale norma va identificata nell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 che e` l'unica a prevedere il beneficio della corresponsione di tre giorni di ferie retribuite per i componenti gli uffici elettorali costituiti in occasione di elezioni politiche escludendo, implicitamente, i componenti degli uffici elettorali costituiti per ogni altro tipo di elezioni. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; l. 8 marzo 1951, n. 122; l. 17 febbraio 1968, n. 108; l. reg. Trentino-Alto Adige 23 luglio 1973, n. 9; l. reg. Sardegna 23 marzo 1961, n. 4, art. 79; l. 5 agosto 1962, n. 1257, art. 2; l. 3 febbraio 1964, n. 3, art. 3; l. reg. Friuli Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, art. 49; l. 23 maggio 1970, n. 352, art. 50, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.).

Massima n. 9357

E' inammissibile l'impugnativa di un articolo di legge abrogato anteriormente all'instaurazione dei giudizi a quibus. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20 e dell'art. 26 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.).

Massima n. 9358

Quando si contesti la mancata attribuzione del compenso, pari a tre giornate di ferie retribuite, ai componenti dei seggi per elezioni diverse da quelle politiche, e` inammissibile l'impugnativa di norme che si limitano a rinviare, in quanto applicabile e qualunque essa sia, alla disciplina elettorale vigente per la Camera. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 79 legge reg. Sardegna 23 marzo 1961, n. 4; dell'art. 2 legge 5 agosto 1962, n. 1257; art. 49 legge reg. Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20 e art. 50 legge 23 maggio 1970, n. 352, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 Cost.).

Massima n. 9359

L'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 che prevede tre giorni di ferie retribuite, a carico dei datori di lavoro, per i componenti degli uffici elettorali che siano lavoratori dipendenti in occasione delle elezioni della Camera, non si applica ai rappresentanti di lista e conseguentemente e` inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale proposta da un rappresentante di lista nelle elezioni comunali, proviciali e regionali. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 Cost.).

Massima n. 9360

Va dichiarata inammissibile una questione di legittimita` costituzionale sollevata subordinatamente all'accoglimento di altra questione dichiarata inammissibile. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; della legge 8 marzo 1951, n. 122 e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 9361

La previsione per le sole elezioni politiche di un compenso pari a tre giornate di ferie retribuite non lede il principio generale d'uguaglianza perche`, sebbene le elezioni di ogni specie costituiscono esplicazione della sovranita` popolare, diverse sono - per posizione e funzioni - le assemblee elettive. Ed invero le attribuzioni delle assemblee parlamentari si svolgono a livello di sovranita` in contrapposto al livello di autonomia sul quale si collocano i Consigli regionali, provinciali e comunali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 66/1964 e 110/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - Dichiara inammissibili:

a) le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 20 e 26, nonché dell'intero d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, della legge 8 marzo 1951, n. 122, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 luglio 1973, n. 9, della Regione Trentino - Alto Adige, rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - dai pretori di Cittadella, di Castelnuovo Garfagnana, di Reggio Calabria, di Gavirate, di Bassano del Grappa, di Busto Arsizio, di Viareggio, con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 23 marzo 1961, n. 4, della Regione Sardegna, dell'art. 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, dell'art. 49 della legge 27 marzo 1968, n. 20, della Regione Friuli - Venezia Giulia, dell'art.50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, rispettivamente sollevate - in riferimento all'art. 3 Cost. - dai pretori di Bassano del Grappa e di Busto Arsizio, con le ordinanze indicate in epigrafe;

c) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'art. 79 della legge 23 marzo 1961, n. 4, della Regione Sardegna, dell'art. 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, dell'art. 49 della legge 27 marzo 1968, n. 20, della Regione Friuli - Venezia Giulia, dell'art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 Cost. - dai pretori di Bassano del Grappa e di Viareggio, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2. - Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dai pretori di Bassano del Grappa, di San Miniato, di Genova, di Busto Arsizio, di Massa, di Casoria e dal Tribunale di Verbania, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE, Cancelliere

Testo integrale

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