Corte costituzionale
Sentenza n. 35/1981
Corte cost., sent. 26 febbraio 1981, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/1981
- Data di deposito
- 26 febbraio 1981
- Data di decisione
- 12 febbraio 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:35
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- legge n. 122 del 8 marzo 1951
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 9 del 23 luglio 1973
- legge n. 108 del 17 febbraio 1968
- art. 79, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 23 marzo 1961
- art. 49, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 20 del 27 marzo 1968
- art. 3, legge n. 3 del 3 febbraio 1964
- art. 2, legge n. 1257 del 5 agosto 1962
- art. 50, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 50, legge n. 352 del 23 maggio 1970
- art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
Parametri
Massime
Massima n. 9356
Ove si tratti di risolvere un solo problema di legittimita` costituzionale, e` compito della Corte costituzionale precisare se esista e quale sia, nella pluralita` di norme rimesse al suo esame, quella che "si presti - in ipotesi - a formare l'oggetto di una decisione di accoglimento additivo del tipo prospettato dai giudici a quibus, per colmare la mancata previsione di un compenso pari a tre giorni di ferie retribuite, relativamente alle elezioni comunali, provinciali e regionali". Nella specie, tale norma va identificata nell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 che e` l'unica a prevedere il beneficio della corresponsione di tre giorni di ferie retribuite per i componenti gli uffici elettorali costituiti in occasione di elezioni politiche escludendo, implicitamente, i componenti degli uffici elettorali costituiti per ogni altro tipo di elezioni. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; l. 8 marzo 1951, n. 122; l. 17 febbraio 1968, n. 108; l. reg. Trentino-Alto Adige 23 luglio 1973, n. 9; l. reg. Sardegna 23 marzo 1961, n. 4, art. 79; l. 5 agosto 1962, n. 1257, art. 2; l. 3 febbraio 1964, n. 3, art. 3; l. reg. Friuli Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, art. 49; l. 23 maggio 1970, n. 352, art. 50, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.).
Massima n. 9357
E' inammissibile l'impugnativa di un articolo di legge abrogato anteriormente all'instaurazione dei giudizi a quibus. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20 e dell'art. 26 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.).
Massima n. 9358
Quando si contesti la mancata attribuzione del compenso, pari a tre giornate di ferie retribuite, ai componenti dei seggi per elezioni diverse da quelle politiche, e` inammissibile l'impugnativa di norme che si limitano a rinviare, in quanto applicabile e qualunque essa sia, alla disciplina elettorale vigente per la Camera. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 79 legge reg. Sardegna 23 marzo 1961, n. 4; dell'art. 2 legge 5 agosto 1962, n. 1257; art. 49 legge reg. Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20 e art. 50 legge 23 maggio 1970, n. 352, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 Cost.).
Massima n. 9359
L'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 che prevede tre giorni di ferie retribuite, a carico dei datori di lavoro, per i componenti degli uffici elettorali che siano lavoratori dipendenti in occasione delle elezioni della Camera, non si applica ai rappresentanti di lista e conseguentemente e` inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale proposta da un rappresentante di lista nelle elezioni comunali, proviciali e regionali. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 Cost.).
Massima n. 9360
Va dichiarata inammissibile una questione di legittimita` costituzionale sollevata subordinatamente all'accoglimento di altra questione dichiarata inammissibile. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; della legge 8 marzo 1951, n. 122 e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 9361
La previsione per le sole elezioni politiche di un compenso pari a tre giornate di ferie retribuite non lede il principio generale d'uguaglianza perche`, sebbene le elezioni di ogni specie costituiscono esplicazione della sovranita` popolare, diverse sono - per posizione e funzioni - le assemblee elettive. Ed invero le attribuzioni delle assemblee parlamentari si svolgono a livello di sovranita` in contrapposto al livello di autonomia sul quale si collocano i Consigli regionali, provinciali e comunali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 119 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 66/1964 e 110/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - Dichiara inammissibili:
a) le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 20 e 26, nonché dell'intero d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, della legge 8 marzo 1951, n. 122, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 luglio 1973, n. 9, della Regione Trentino - Alto Adige, rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - dai pretori di Cittadella, di Castelnuovo Garfagnana, di Reggio Calabria, di Gavirate, di Bassano del Grappa, di Busto Arsizio, di Viareggio, con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 23 marzo 1961, n. 4, della Regione Sardegna, dell'art. 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, dell'art. 49 della legge 27 marzo 1968, n. 20, della Regione Friuli - Venezia Giulia, dell'art.50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, rispettivamente sollevate - in riferimento all'art. 3 Cost. - dai pretori di Bassano del Grappa e di Busto Arsizio, con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'art. 79 della legge 23 marzo 1961, n. 4, della Regione Sardegna, dell'art. 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, dell'art. 49 della legge 27 marzo 1968, n. 20, della Regione Friuli - Venezia Giulia, dell'art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3, 51 e 53 Cost. - dai pretori di Bassano del Grappa e di Viareggio, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2. - Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dai pretori di Bassano del Grappa, di San Miniato, di Genova, di Busto Arsizio, di Massa, di Casoria e dal Tribunale di Verbania, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE, Cancelliere
Testo integrale
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