Corte costituzionale
Sentenza n. 202/1981
Corte cost., sent. 29 dicembre 1981, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/1981
- Data di deposito
- 29 dicembre 1981
- Data di decisione
- 10 dicembre 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 2, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 21, comma 1, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 21, comma 3, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
- art. 21, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 9529
In ipotesi di danno alle persone causato da veicolo non identificato, non e` arbitrario ne` irrazionale che l'intervento solidaristico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" sia circoscritto ai casi di morte o grave inabilita` e contenuto entro limiti di ammontare dell'indennizzo: atteso che, nel caso in esame, la prestazione del Fondo ha natura indennitaria anziche` di risarcimento in senso proprio, e che - diversamente dalle ipotesi di danno causato da veicolo identificato ma non assicurato, ovvero assicurato con impresa insolvente - non e` possibile, per il Fondo medesimo, esercitare azione di regresso nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, commi primo, secondo e terzo, L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui escludono o riducono la risarcibilita` del danno causato da veicolo ignoto).
Massima n. 9530
E' pur vero che l'art. 32 Cost. ha innanzitutto come oggetto di tutela l'integrita` fisica, ma detta tutela si realizza nella duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare cure gratuite agli indigenti, e con tali finalita` non contrasta l'art. 21, L. n. 990 del 1969, il quale introduce una forma di intervento solidaristico (prestazione di natura indennitaria del "Fondo di garanzia per le vittime della strada") che estende la possibilita` di ristoro del danno alla persona (in materia di responsabilita` civile) a soggetti che altrimenti ne resterebbero privi, condizionandola - in base ad una valutazione discrezionale del legislatore - alla sussistenza, tra l'altro, di un certo grado di invalidita` e ad un accertamento rigoroso del reddito. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, L. 24 dicembre 1969 n. 990, in quanto limita la risarcibilita` del danno causato dal veicolo o natante non identificato in riferimento a minimi di invalidita` permanente e al reddito lordo di lavoro dichiarato o accertato in sede fiscale).
Massima n. 9531
La persona danneggiata dalla circolazione di veicolo non identificato ha piena facolta` di dimostrare l'esistenza dei presupposti del suo diritto al risarcimento a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", sicche` la norma che correla la misura del risarcimento al reddito del danneggiato determinato sulla base delle risultanze fiscali non pregiudica il suo diritto di difesa, non essendo censurabile il collegamento tra l'intervento solidaristico del Fondo e quel dovere primario di solidarieta` che e` il fedele adempimento dell'obbligo tributario nei confronti della collettivita`. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21, L. 24 dicembre 1969 n. 990).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del l'art. 21, primo, secondo e terzo comma, legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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