Corte costituzionale
Sentenza n. 194/1981
Corte cost., sent. 17 dicembre 1981, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/1981
- Data di deposito
- 17 dicembre 1981
- Data di decisione
- 26 novembre 1981
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:194
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 3 del 3 febbraio 1964
- art. 5, legge n. 1078 del 12 dicembre 1966
Parametri
Massime
Massima n. 11773
E' manifestamente inammissibile, per mancanza dell'oggetto, la questione di legittimita` costituzionale sollevata nell'errato presupposto dell'emanazione e dell'entrata in vigore di una legge regionale in realta` inesistente. (Manifesta inammissibilita` della questine di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1964, n. 3 della Regione Friuli - Venezia Giulia di cui non risulta l'esistenza mentre esiste una legge dello Stato di pari data e numero che nemmeno in ipotesi potrebbe essere inficiata dal vizio dedotto nell'ordinanza di rimessione).
Massima n. 11774
L'art. 51 della Costituzione nell'istituire la garanzia della conservazione del posto di lavoro per i cittadini chiamati a funzioni pubbliche elettive ha inteso assicurare un trattamento minimo che il legislatore puo`, nella sua discrezionalita`, migliorare allo scopo di rendere sempre piu` agevole la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica del Paese: ed il piu` favorevole trattamento riservato ai dipendenti di enti pubblici chiamati all'esercizio di pubbliche funzioni elettive rispetto ai dipendenti privati non da` vita a disparita` di trattamento in quanto esso trova una causa adeguata nella comunanza di interessi pubblici tra gli enti di cui il lavoratore e` rispettivamente dipendente ed amministratore, comunanza di interessi che non puo` riscontrarsi nell'impiego privato. (Infondatezza in relazione agli artt. 3, 42 e 51 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966 n. 1078 secondo cui i periodi di aspettativa e di assenza autorizzati dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali sono considerati a tuti i fini come effettivamente prestati)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
1) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, della Regione Friuli-Venezia Giulia;
2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, questioni promosse, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento, rispettivamente, all'art. 5 n. 1 dello Statuto per la Regione Friuli-Venezia Giulia ed agli artt. 3, 42 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - ORONZO REALE - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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