Corte costituzionale
Sentenza n. 176/1981
Corte cost., sent. 26 ottobre 1981, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/1981
- Data di deposito
- 26 ottobre 1981
- Data di decisione
- 6 ottobre 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- GIONFRIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:176
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 30 del 23 gennaio 1968
- art. 189, trattato cee
- legge n. 1203 del 14 ottobre 1957
- legge n. 1239 del 30 dicembre 1970
Parametri
- art. 101, Costituzione
- regolamento cee n. 2777 del 29 ottobre 1975
- art. 95, trattato cee
- art. 12, trattato cee
- art. 13, trattato cee
- art. 11, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- regolamento cee n. 122 del 13 agosto 1967
- art. 9, trattato cee
- art. 134, Costituzione
- regolamento cee n. 123 del 13 agosto 1967
- regolamento cee n. 2771 del 29 ottobre 1975
Massime
Massima n. 9784
Richiedendosi in giudizio il rimborso del diritto di visita sanitaria su importazioni di uova e pollame (introdotto nella legislazione interna ai sensi del r.d. 27 luglio 1931 n. 1265, successivamente modificato dal d.l. C.p.S. 27 settembre 1947 n. 1099, dalla l. 23 gennaio 1968 n. 30, ed, infine, dalla l. 30 dicembre 1970 n. 1239) contro il divieto della legislazione comunitaria che lo considera tassa di effetto equivalente a dazio doganale (cfr. i reg. 21/62, 22/62, 122/67, 123/71) e dovendosi previamente accertare l'indebita corresponsione del tributo, il conflitto tra norme interne e norme comunitarie si risolve, secondo la giurisprudenza della Corte cost. italiana, nel senso che la norma interna va disapplicata se incompatibile con regolamento comunitario successivo e sottoposta al vaglio della Corte medesima (in quanto affetta da vizio di incostituzionalita` ex art. 11 Cost.) se successiva alla norma del regolamento comunitario. Secondo la Corte comunitaria (sent. n. 106/77) si dovrebbe, invece, procedere alla disapplicazione delle norme interne, confliggenti con quelle comunitarie, non importa se anteriori o successive. Da cio` il sollevato dubbio di legittimita` costituzionale della l. 14 ottobre 1957 n. 1203 nella parte in cui rende esecutivo il Italia l'art. 189 del trattato di Roma, come interpretato dalla cit. sentenza della Corte comunitaria n. 106/77 per contrasto con il principio di soggezione del giudice alla legge non ancora dichiarata illegittima nei modi prescritti per l'esercizio del sindacato di costituzionalita`, venendo in considerazione, alla luce dell'art. 11 Cost., la compatibilita` dell'art. 189 del trattato con la soggezione al sindacato di costituzionalita` delle leggi interne divergenti da anteriori statuizioni comunitarie. La questione cosi` prospettata viene in considerazione per i riflessi che la sua soluzione proietta sulle norme nazionali concernenti il diritto di visita previsto in contrasto con il diritto comunitario che non consente una imposizione siffatta (a loro volta denunciate, in via subordinata, per l'ipotesi che la Corte, accogliendo la prima questione ritenga la sussistenza del proprio potere di sindacato), dipendendo la definizione del giudizio a quo dall'applicabilita` o meno delle norme sul diritto di visita. Ne segue che la rilevanza di entrambe le questioni si ricollega alla assoggettabilita` delle norme impositive sul diritto di visita al giudizio della Corte, non potendosi profilare il problema preliminare della stessa sussistenza del potere di sindacato rispetto a norme non piu` operanti nell'ordinamento. E poiche` in concreto le norme sul diritto di visita rispetto alle merci importate debbono ritenersi abrogate e caducate, le sollevate questioni sono prive di rilevanza e vanno dichiarate inammissibili. Sono state infatti denunciate le leggi n.30 del 1968 e n. 1239 del 1970 come successive ed incompatili rispetto ai regolamenti comunitari nn. 122 e 123 del 1967; ma la prima delle suddette leggi e` stata abrogata e sostituita dalla seconda sicche` e` solo questa a dettare la disciplina della specie. Ed anche il diritto di visita e` stato soppresso in via generale con l. 14 novembre 1977 n. 889, pur senza nulla disporre per la restituzione delle somme illegittimamente riscosse. Se ne desume che la norma avrebbe disposto soltanto per il futuro, non derogando (espressamente) alla regola della irretroattivita` posta dall'art. 11 dis. legge in generale. Tale deroga, peraltro, non deve essere disposta in modo espresso, potendo risultare voluta in base ai comuni canoni ermeneutici in relazione allo scopo perseguito. E poiche` nella specie la legge n. 889 e` diretta a sopperire il diritto di visita sanitaria in tutto l'ambito in cui la persistente legislazione confliggeva con il divieto di misure fiscali equivalenti al dazio doganale, si deve ritenere che il legislatore, statuendo che "i diritti di visita sanitaria non sono dovuti" abbia voluto esonerare del tutto il privato dalla previgente misura fiscale, rimuovendola sin dal momento della incompatibilita` con la proibizione del dazio doganale, che va individuato considerando da un lato la voce tabellare della legge nazionale dall'altro il contenuto della norma del regolamento comunitario che sancisce il divieto di applicarla nel corrispondente settore dell'organizzazione del mercato comune. E poiche` nella specie il divieto di imposizione di dazi o tributi di effetto equivalente sulle importazioni di uova e di pollame era stato sancito dalle norme comunitarie ancor prima dell'entrata in vigore della l. del 1970, presentandosi sin da allora il relativo tributo, rispetto ai prodotti considerati, in contrasto con i regolamenti comunitari del settore, ne segue la operativita` delle norme abrogate di cui alla citata legge n. 889 del 1977 a far tempo dalla entrata in vigore della legge abrogata del 1970. Inoltre il giudice a quo ha considerato i soli regolamenti comunitari nn.122 e 123 del 1967, anteriori alla legge del 1970, ma il divieto di riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e` stato espressamente sancito per le merci considerate nei successivi regolamenti nn. 2771 e 2777 del 1975 (anteriori alla emanazione della ordinanza di remissione) alla stregua dei quali le norme della l. del 1970, in parte qua, dovrebbero considerarsi caducate (per abrogazione implicita) dal momento della incompatibilita` con il divieto gia` proposto dalla precedente normativa comunitaria, e successivamente confermato, sicche` al riguardo non potrebbe essere instaurato alcun giudizio di costituzionalita` (anche a prescindere dalla sopravvenuta legge di abrogazione espressa). (Inammissibilita` per difetto di rilevanza della questione di legittimita` costituzionale della legge 14 ottobre 1957 n. 1203, nella parte in cui rende esecutivo in Italia l'art. 189 del Trattato, come interpretato con la sentenza n. 106/77 della Corte di Giustizia, sollevata in riferimento agli artt. 101, 134 e 136 Cost.; e della subordinata questione di legittimita` costituzionale delle leggi 23 gennaio 1968 n. 30 e 30 dicembre 1979 n. 1239, che, istituendo i diritti di visita sanitaria, si porrebbero in contrasto con gli artt. 9, 12, 13 e 95 del Trattato di Roma, nonche` con i regolamenti comunitari nn. 122 e 123 del 1967, sollevata, in riferimento all'art. 11 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, in riferimento agli artt. 101, 134 e 136 Cost., e delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239, in riferimento all'art. 11 Cost., sollevate dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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