Corte costituzionale
Sentenza n. 174/1981
Corte cost., sent. 30 luglio 1981, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/1981
- Data di deposito
- 30 luglio 1981
- Data di decisione
- 17 luglio 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- GIONFRIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 114, tab.b n.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 113, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge n. 382 del 22 luglio 1975
Massime
Massima n. 9604
L'eccezione di irrilevanza di una questione di legittimita` costituzionale in via incidentale non preclude alla Corte l'esame della questione stessa allorquando il relativo accertamento sia strettamente connesso con il merito del giudizio.
Massima n. 9605
La delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 per il trasferimento alle regioni delle funzioni attinenti alla assistenza e beneficenza pubblica nonche` degli uffici e dei beni degli enti nazionali ed interregionali esercitanti tali funzioni, comportava la preventiva ridefinizione della materia, da operarsi contestualmente al trasferimento, al fine di ricomporre i servizi sociali su basi territoriali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22, 113 e 114 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonche` del n. 2 della Tabella All. B, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382 che, disponendo il trasferimento alla regione delle funzioni, degli uffici e dei beni degli enti pubblici nazionali ed interregionali, e tra questi dell'O.N.A.O.S.I. - Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani - non eccedono dai limiti della delega.
Massima n. 9606
L'art. 22 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, individuando le funzioni trasferite alle regioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica quali risultano dalla ridefinizione richiesta dalla legge di delega 22 luglio 1975, n. 382, non eccede i limiti della materia intesa nel quadro della legislazione vigente, avuto riguardo al concetto di beneficenza pubblica presente al legislatore delegante all'atto del trasferimento alle regioni delle funzioni relative. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. n. 616 del 1977, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
Massima n. 9607
Poiche` il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica disposto dall'art. 22 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, finalizzato alla ricomposizione dei servizi sociali su base territoriale, non eccede dai limiti della materia intesa nel quadro della legislazione vigente, avuto riguardo al concetto di beneficenza pubblica quale fu presente al legislatore delegante, e non viola gli artt. 117 e 118 Cost., ugualmente non eccedono dai limiti della materia, e non violano gli artt. 117 e 118 Cost., le disposizioni che dispongono il trasferimento alle regioni dei beni e degli uffici degli enti pubblici nazionali ed interregionali operanti nel settore . (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 113 e 114 del medesimo d.P.R. nonche` della tab. All. B, n. 2, che dispongono il trasferimento alle regioni dei beni e degli uffici dell'O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 113 e 114, tabella B n. 2 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione dalle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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