Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1981

Corte cost., sent. 30 luglio 1981, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
174/1981
Data di deposito
30 luglio 1981
Data di decisione
17 luglio 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
GIONFRIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:174

Norme oggetto del giudizio

  • art. 114, tab.b n.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 113, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 9604

L'eccezione di irrilevanza di una questione di legittimita` costituzionale in via incidentale non preclude alla Corte l'esame della questione stessa allorquando il relativo accertamento sia strettamente connesso con il merito del giudizio.

Massima n. 9605

La delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 per il trasferimento alle regioni delle funzioni attinenti alla assistenza e beneficenza pubblica nonche` degli uffici e dei beni degli enti nazionali ed interregionali esercitanti tali funzioni, comportava la preventiva ridefinizione della materia, da operarsi contestualmente al trasferimento, al fine di ricomporre i servizi sociali su basi territoriali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22, 113 e 114 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonche` del n. 2 della Tabella All. B, in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382 che, disponendo il trasferimento alla regione delle funzioni, degli uffici e dei beni degli enti pubblici nazionali ed interregionali, e tra questi dell'O.N.A.O.S.I. - Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani - non eccedono dai limiti della delega.

Massima n. 9606

L'art. 22 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, individuando le funzioni trasferite alle regioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica quali risultano dalla ridefinizione richiesta dalla legge di delega 22 luglio 1975, n. 382, non eccede i limiti della materia intesa nel quadro della legislazione vigente, avuto riguardo al concetto di beneficenza pubblica presente al legislatore delegante all'atto del trasferimento alle regioni delle funzioni relative. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. n. 616 del 1977, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

Massima n. 9607

Poiche` il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica disposto dall'art. 22 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, finalizzato alla ricomposizione dei servizi sociali su base territoriale, non eccede dai limiti della materia intesa nel quadro della legislazione vigente, avuto riguardo al concetto di beneficenza pubblica quale fu presente al legislatore delegante, e non viola gli artt. 117 e 118 Cost., ugualmente non eccedono dai limiti della materia, e non violano gli artt. 117 e 118 Cost., le disposizioni che dispongono il trasferimento alle regioni dei beni e degli uffici degli enti pubblici nazionali ed interregionali operanti nel settore . (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 113 e 114 del medesimo d.P.R. nonche` della tab. All. B, n. 2, che dispongono il trasferimento alle regioni dei beni e degli uffici dell'O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 113 e 114, tabella B n. 2 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione dalle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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