Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1981
Corte cost., sent. 21 luglio 1981, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1981
- Data di deposito
- 21 luglio 1981
- Data di decisione
- 14 luglio 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- GIONFRIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, e segg., legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 1, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 2, legge n. 693 del 10 dicembre 1975
- art. 2, legge n. 693 del 10 dicembre 1957
Parametri
Massime
Massima n. 9462
La diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche via etere su scala nazionale, quale servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale, puo` essere riservata allo Stato in vista del fine di utilita` generale costituito dalla necessita` di evitare l'accentramento dell'emittenza radiotelevisiva in monopolio od oligopolio privato. Tale necessita`, peraltro, non emerge soltanto in relazione alla maggiore o minore disponibilita` delle frequenze di trasmissione, ma attiene altresi` alla natura del fenomeno delle radioteletrasmissioni visto nel contesto socio-economico in cui esso e` destinato a svilupparsi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione). - cfr. S. nn. 59/1960; 46/1961; 105/1974; 225/1974; 226/1974; 202/1976.
Massima n. 9463
Non viola il principio di uguaglianza la normativa che riserva allo Stato la diffusione di trasmissioni radiotelevisive via etere su scala nazionale. Infatti, in un contesto in cui restano aperte possibilita` di concentrazioni oligopolistiche o monopolistiche incompatibili, nel particolare settore dell'informazione radiotelevisiva, con il sistema democratico, la situazione dei privati imprenditori non e` paragonabile, per difetto di omogeneita`, a quella dell'impresa concessionaria del servizio pubblico. Ne` e` paragonabile a quella delle emittenti estere, cui invece e` stata riconosciuta la facolta` di trasmettere sull'intero territorio nazionale, per la specificita` del fenomeno. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt.1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento, per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975 n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Massima n. 9464
La ritenuta legittimita` costituzionale delle norme che riservano allo Stato la trasmissione radiotelevisiva su scala nazionale, va ribadita anche in relazione al fenomeno delle interconnessioni fra stazioni locali emittenti, effettuate in modo tale da estendere la diffusione a tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento, per quest'ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione). - cfr. S. n. 202/1976.
Massima n. 9465
E' inammissibile per difetto di motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita` costituzionale relativa alla asserita discrezionalita` che sarebbe attribuita al Ministero delle Poste nella elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze ai privati autorizzati. (Questione di legittimita` costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975 n. 103, con particolare riferimento, per questa ultima, all'art. 45 nonche` all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975 n. 693, ed agli art. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, in riferimento agli artt. 3, 21 e 43 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, con particolare riferimento, per quest'ultima, all'art. 45 nonché all'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, ed agli artt. 1, 2 e segg. della citata legge n. 103 del 1975, così come formulata in relazione agli artt. 3, 21 e 43 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Roma del 18 novembre 1980.
2) Dichiara inammissibile la questione riferita alle stesse norme di legge ed ai medesimi parametri costituzionali sollevata con la detta ordinanza sotto il particolare profilo dei poteri discrezionali che la normativa impugnata attribuirebbe alla pubblica Amministrazione in ordine alla "determinazione dell'ambito di utilizzazione delle frequenze".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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