Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1981

Corte cost., sent. 21 luglio 1981, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/1981
Data di deposito
21 luglio 1981
Data di decisione
25 giugno 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 59, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 52, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 42, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 429, comma 3, codice di procedura civile
  • art. 92, e ss., regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 11425

La competenza del tribunale fallimentare anche per le azioni relative ai crediti derivanti da rapporti di lavoro non viola il principio di uguaglianza per la diversita` di trattamento riservata al lavoratore creditore del datore di lavoro in bonis rispetto a quello creditore del datore di lavoro fallito, in quanto essa e` giustificata dal fondamentale principio della vis attractiva del tribunale fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevata in riferimento all'art. 3).

Massima n. 11426

Non sussiste difetto di rilevanza allorquando la norma impugnata, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Cassazione, si applica retroattivamente alla sua entrata in vigore (fattispecie: applicabilita` dell'art 429, terzo comma, novellato c.p.c ai crediti sorti anteriormente al 12 dicembre 1973, data di entrata in vigore della legge n. 533/1973).

Massima n. 11427

E' costituzionalmente legittima l'esclusione della rivalutazione dei crediti di lavoro nel corso delle procedure concorsuali, in quanto il piu` o meno puntuale adempimento della obbligazione del datore di lavoro non rileva per il periodo posteriore alla apertura delle procedure concorsuali stesse, le quali rientrano nella categoria della esecuzione forzata delle obbligazioni. Inoltre la posizione creditizia del lavoratore nelle procedure concorsuali non e` paragonabile alla situazione prevista nel rito del lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 42, 52, 92 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nonche` del combinato disposto degli artt. 429, terzo comma c.p.c. e 59 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in relazione all'art. 36 Cost.). - V. sent. nn. 13/1977, n. 43/1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità degli artt. 42, 52, 92 e segg. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e in riferimento all'art. 429, comma terzo (sub art. 1 l. 533/1973) cod. proc. civ. dal Tribunale di Ravenna con ordinanze 1 luglio 1975;

dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevata dal giudice unico del Tribunale di Locri in relazione all'art. 3 della Costituzione con ordinanza 21 gennaio 1980;

dichiara non fondata la questione di legittimità della normativa risultante dal coordinato disposto degli artt. 429, comma terzo, cod. proc. civ. e 59 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento all'art. 36 della Costituzione con ordinanze 13 ottobre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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