Corte costituzionale
Sentenza n. 139/1981
Corte cost., sent. 21 luglio 1981, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/1981
- Data di deposito
- 21 luglio 1981
- Data di decisione
- 25 giugno 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 59, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 52, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 42, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 429, comma 3, codice di procedura civile
- art. 92, e ss., regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 11425
La competenza del tribunale fallimentare anche per le azioni relative ai crediti derivanti da rapporti di lavoro non viola il principio di uguaglianza per la diversita` di trattamento riservata al lavoratore creditore del datore di lavoro in bonis rispetto a quello creditore del datore di lavoro fallito, in quanto essa e` giustificata dal fondamentale principio della vis attractiva del tribunale fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevata in riferimento all'art. 3).
Massima n. 11426
Non sussiste difetto di rilevanza allorquando la norma impugnata, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Cassazione, si applica retroattivamente alla sua entrata in vigore (fattispecie: applicabilita` dell'art 429, terzo comma, novellato c.p.c ai crediti sorti anteriormente al 12 dicembre 1973, data di entrata in vigore della legge n. 533/1973).
Massima n. 11427
E' costituzionalmente legittima l'esclusione della rivalutazione dei crediti di lavoro nel corso delle procedure concorsuali, in quanto il piu` o meno puntuale adempimento della obbligazione del datore di lavoro non rileva per il periodo posteriore alla apertura delle procedure concorsuali stesse, le quali rientrano nella categoria della esecuzione forzata delle obbligazioni. Inoltre la posizione creditizia del lavoratore nelle procedure concorsuali non e` paragonabile alla situazione prevista nel rito del lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 42, 52, 92 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nonche` del combinato disposto degli artt. 429, terzo comma c.p.c. e 59 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in relazione all'art. 36 Cost.). - V. sent. nn. 13/1977, n. 43/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità degli artt. 42, 52, 92 e segg. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e in riferimento all'art. 429, comma terzo (sub art. 1 l. 533/1973) cod. proc. civ. dal Tribunale di Ravenna con ordinanze 1 luglio 1975;
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 sollevata dal giudice unico del Tribunale di Locri in relazione all'art. 3 della Costituzione con ordinanza 21 gennaio 1980;
dichiara non fondata la questione di legittimità della normativa risultante dal coordinato disposto degli artt. 429, comma terzo, cod. proc. civ. e 59 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento all'art. 36 della Costituzione con ordinanze 13 ottobre 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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