Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1981

Corte cost., sent. 10 luglio 1981, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1981
Data di deposito
10 luglio 1981
Data di decisione
24 giugno 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 213 del 25 marzo 1971
  • art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
  • art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972

Parametri

Massime

Massima n. 9468

Non viola il principio di uguaglianza l'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, che attribuisce ai professori universitari che svolgono attivita` assistenziali nelle cliniche universitarie il medesimo trattamento economico che percepiscono gli ospedalieri che non siano docenti universitari. Ne` sussiste disparita` di trattamento rispetto agli ospedalieri cui sia conferito un qualsiasi incarico di insegnamento universitario o ai docenti universitari appartenenti ad altra facolta` ai quali sia consentito il cumulo di piu` rapporti di impiego, in quanto tali soggetti svolgono, in effetti, due lavori separati e distinti e sono titolari di due distinti rapporti di lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, in riferimento all'art, 3 della Costituzione). - cfr. S. n. 103/1977.

Massima n. 9469

Non viola il principio della giusta retribuzione, l'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, che riconosce ai professori universitari che svolgono attivita` assistenziale in cliniche universitarie, per il maggior lavoro al quale essi sono assoggettati, una indennita` aggiuntiva non superiore nel suo ammontare a quanto occorrente per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzione e anzianita`. E' sufficiente, infatti, che il legislatore prenda in considerazione, in modo non irrazionale, la posizione degli universitari inseriti nelle cliniche, restando, per il resto, alla sua valutazione discrezionale il criterio in base al quale calcolare l'emolumento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, in riferimento all'art. 36 della Costituzione).

Massima n. 9470

L'indennita` riconosciuta dall'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213 ai professori universitari che svolgono attivita` assistenziale in cliniche universitarie, per il maggior lavoro al quale sono assoggettati, costituisce una componente, sottoposta a contribuzione previdenziale, del complessivo trattamento economico e come tale non puo` non essere utile ai fini assistenziali e previdenziali, in applicazione dell'art. 38 Cost.. E,' pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 38 Cost., l'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, nella parte in cui stabilisce che l'indennita` in esso prevista non e` utile ai fini assistenziali e previdenziali.

Massima n. 9471

A seguito della declaratoria di illegittimita` costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, nella parte in cui stabilisce "non utile ai fini previdenziali ed assistenziali" l'indennita` attribuita ai professori universitari che svolgono attivita` assistenziale in cliniche universitarie, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, legge 11 marzo 1953 n. 87), il primo comma dell'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, nella parte in cui stabilisce che la indennita` ivi preveduta, identica a quella di cui al suddetto art. 4, non e` utile ai fini previdenziali e assistenziali.

Massima n. 9472

Il divieto di corrispondere ai "funzionari dirigenti", oltre all'indennita` di funzione, ulteriori "indennita`, proventi o compensi a qualsiasi titolo in connessione con la carica, salvo che abbiano carattere di generalita` per tutti gli impiegati civili dello Stato", statuito dall'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, non puo` ragionevolmente essere esteso alle indennita` previste dall'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213 e dall'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 a favore dei professori universitari che prestano la loro opera in cliniche universitarie, per la particolare finalita` di queste, dirette a perequare il trattamento dei professori universitari con quello dei medici ospedalieri di pari funzioni e anzianita`. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, nella parte in cui esclude che ai docenti universitari i quali operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il paramentro 825 possa essere corrisposta l'indennita` prevista dall'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213 e dall'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. - cfr. S. n. 219/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (recante: "Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella legge 17 gennaio 1968, n. 4"), nella parte in cui stabilisce che l'indennità in esso prevista non è utile ai fini assistenziali e previdenziali;

b) dichiara altresì d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e negli stessi limiti, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (recante: "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali");

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (recante: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), nella parte in cui esclude che ai docenti universitari i quali operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il parametro 825 possa essere corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 e dall'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, sollevata dai TAR del Lazio e della Liguria, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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