Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1981

Corte cost., sent. 19 giugno 1981, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/1981
Data di deposito
19 giugno 1981
Data di decisione
29 aprile 1981
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 10, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 11512

La Corte ha in precedenza affermato che il principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) ha autorita` di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, nel quale si controverta di un diritto il cui riconoscimento dipenda dai fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, contrasta con il diritto di difesa allorche` rende vincolante l'accertamento dei fatti emessi in sede penale anche nei confronti dei terzi che si siano trovati nella impossibilita` giuridica o di fatto di partecipare al giudizio penale svoltosi nei confronti di altri soggetti. Invero, considerato il diritto di difesa nel suo nucleo "sostanziale e irriducibile", nel suo contenuto "pieno ed effettivo", nella sua qualita` "Inviolabile", la subordinazione, anche per i terzi rimasti estranei, dell'esercizio di diritti civilistici all'accertamento che ne sia risultato in sede penale, viene a violare non soltanto il diritto di difesa ma anche il diritto di azione, inibendo la possibilita` di dare prova dei fatti posti a fondamento del proprio diritto. Appare pertanto evidente che la normativa impugnata - determinando una situazione del tutto analoga a quella ora descritta - contrasti con gli invocati parametri costituzionali. Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio e` derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale. - cfr. SS. nn. 55/1971, 99/1973

Massima n. 11513

Se per il principio della normale prevalenza della giurisdizione penale - rispetto all'accertamento di un fatto (come, nella specie e` quello imputabile all'imprenditore o ad un suo dipendente) che costituisca nell'un tempo reato e presupposto per il sorgere di una responsabilita` civile - si giustifica che l'azione civile non sia proponibile in pendenza del processo penale, non trova invece alcuna razionale giustificazione che sia anche limitata ad ipotesi tassative la possibilita` di chiedere al giudice civile, ai fini dell'azione di sua competenza, l'accertamento dell'illecito precludendo in altri casi, come quelli che vengono qui in esame, di precedente proscioglimento istruttorio o perdono giudiziale in istruttoria (dell'imprenditore o del suo dipendente) ovvero di archiviazione della "notitia criminis". E se e` pur vero che in detti casi (salvo pero` per quello di concessione del perdono giudiziale) il procedimento penale puo` essere riaperto per fatti sopravvenuti, cio` rappresenta comunque una mera eventualita` verificabile anche a notevole distanza di tempo entro il limite prescrizionale del reato. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimita` costituzionale del comma 5 dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione.

Massima n. 11514

La questione sollevata appare inammissibile per irrilevanza. Invero, poiche` il giudice a quo era stato investito dell'azione di regresso dopo che in sede penale era stata applicata la prescrizione, lo stesso giudice a quo avrebbe potuto liberamente valutare ex novo il fatto, ai fini dell'azione di regresso, in base al comma 5 dell'art. 10 del gia` citato t.u. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1967). Di qui l'assenza di ogni preclusione per l'INAIL e la irrilevanza della questione sollevata. - cfr. S. n. 22/1967

Massima n. 11515

Va disattesa la eccezione di inammissibilita` per difetto di rilevanza sollevata relativamente alle questioni prospettate dalla Corte di cassazione deducendo che le norme denunciate avrebbero dovuto essere applicate dalla Corte di appello in sede di rinvio, anziche` dalla Cassazione stessa. Osserva al riguardo questa Corte che il giudice a quo nell'annullare la sentenza di secondo grado doveva enunciare il principio di diritto cui il giudice di appello avrebbe dovuto uniformarsi per decidere il merito della controversia; e se, come nella specie, la Corte di cassazione aveva seri dubbi sulla legittimita` costituzionale delle norme da porre a fondamento del principio di diritto da formulare, doveva necessariamente sollevare - come ha fatto - la relativa questione, non potendo - evidentemente - enucleare da esse un principio di dubbia costituzionalita`. (ammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Massima n. 11516

Per il combinato disposto delle norme impugnate, il datore di lavoro che non sia posto in condizione di essere parte di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente per un infortunio sul lavoro deve ugualmente risponderne civilmente. Tale combinato disposto produce necessariamente siffatte conseguenze, attesa l'autonomia di tali disposizioni rispetto agli artt. 27 e 28 c.p.p., nonostante la dichiarazione di illegittimita` parziale di questi ultimi articoli. In tal senso e` la comune opinione della dottrina e la interpretazione giurisprudenziale. Proprio tale effetto, contrasta con il diritto di difesa giacche` impedisce al datore di lavoro di instaurare un contraddittorio con le altre parti volto a far valere la fondatezza delle proprie ragioni e necessario all'accertamento dei fatti ad opera del giudice. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 e 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perche` non posto in condizione di intervenire. - cfr. SS. nn. 55/1971, 99/1973

Massima n. 11517

Una volta dichiarata l'illegittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perche` non posto in condizione di intervenire, deve essere dichiarata in via conseguenziale ai sensi dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, l'illegittimita` costituzionale del comma 5 dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'INAIL.

Massima n. 11518

Sono inammissibili per difetto di rilevanza, essendo sollevate in giudizi civili anziche` penali, le questioni di legittimita` costituzionale concernenti le norme che impediscono all'INAIL di costituirsi parte civile nel procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, al cui esito e` subordinata l'azione di regresso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 e 10 d.P.R. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di intervenire;

4) dichiara ex art. 27 legge n. 87/1953 la illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'INAIL;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate sollevate dal pretore di Cagliari in riferimento all'art. 24, primo e terzo comma, Cost. e dal pretore di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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