Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1981

Corte cost., ord. 10 febbraio 1981, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
20/1981
Data di deposito
10 febbraio 1981
Data di decisione
29 gennaio 1981
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54, legge n. 1137 del 12 novembre 1955
  • art. 49, comma 2, lett.b, legge n. 1137 del 12 novembre 1955

Parametri

Massime

Massima n. 14500

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 113, 3 e 97 Cost. - degli artt. 49, comma secondo, lett. b, e 54 legge 12 novembre 1955, n. 1137, essendo sopraggiunta la legge 20 settembre 1980, n. 574, il cui art. 26 ha integralmente sostituito il testo del denunciato art. 54 della legge n. 1137 del 1955; detta normativa, per quanto riguarda la rinnovazione del giudizio di avanzamento a scelta annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale, non rinvia piu' alla lett. b del secondo comma dell'art. 49 della stessa legge, ma dispone che: 1) la promozione non venga computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio, precisando i tempi e le modalita' del riassorbimento dell'eccedenza; 2) la rinnovazione del giudizio venga effettuata dagli organi competenti entro sei mesi dalla notifica all'Amministrazione della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione; 3) non si proceda a nuova valutazione qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, provvedendo in tal caso d'ufficio il Ministero competente agli adempimenti per la sua promozione. Si rende pertanto indispensabile verificare se la nuova normativa spieghi i suoi effetti anche nei giudizi a quibus, ed anche ove si neghi la sua applicabilita' in detti giudizi occorre pur sempre vagliare se non possa quanto meno venire utilizzata, come strumento ermeneutico, al fine di addivenire a quella diversa interpretazione della denunziata normativa, secondo la quale essa contemplerebbe, invece, la rinnovazione del giudizio "ora per allora", sulla base degli stessi criteri assunti a suo tempo per la formulazione del giudizio relativo all'anno per il quale la valutazione deve essere rinnovata, con distinti punteggi e graduatorie per ciascun anno di avanzamento, sottraendosi cosi' alle censure di illegittimita' costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDREOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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