Corte costituzionale
Ordinanza n. 154/1981
Corte cost., ord. 24 luglio 1981, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 154/1981
- Data di deposito
- 24 luglio 1981
- Data di decisione
- 15 luglio 1981
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- GIONFRIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 877 del 18 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 14519
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, sollevata - in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost. - per la discordanza del testo di detta norma, gia' approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della Repubblica, discordanza che andrebbe attribuita ad un errore materiale, verificatosi nella trascrizione dell'art. 1 in parola, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e prima della corrispondente approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Nel corso del giudizio di costituzionalita' e' sopraggiunta infatti la legge 16 dicembre 1980, n. 858, il cui art. 1 ha riaffermato - con effetto "dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita'... lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e"), per cui si rende necessario che i giudici a quibus accertino se la sollevata questione sia tuttora rilevante. - O. nn. 56/1981; 165/1981; 166/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla terza sezione penale della Corte di cassazione ed ai pretori di Pistoia, di Monsummano Terme, di Cascina, di Pontedera, di Treviglio, di Piacenza, di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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