Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1980
Corte cost., sent. 11 giugno 1980, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1980
- Data di deposito
- 11 giugno 1980
- Data di decisione
- 5 giugno 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 751 del 12 novembre 1976
Parametri
Massime
Massima n. 9745
Non contrasta con i principi affermati dalla Corte, in materia di cumulo dei redditi dei coniugi, con sent. n. 179 del 1976, e quindi non viola gli artt. 3, 31 e 53 Cost., l'art. 4, ultimo comma, l. 12 novembre 1976 n. 751, che rende inapplicabili le norme sulla riliquidazione separata dei detti redditi quando essi siano stati definiti con la procedura del condono di cui al d.l. n. 660 del 1973 conv. in l. n. 823 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, legge 12 novembre 1976, n. 751, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., con l'ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze