Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1980

Corte cost., sent. 25 marzo 1980, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1980
Data di deposito
25 marzo 1980
Data di decisione
20 marzo 1980
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 363 del 31 luglio 1975
  • art. 1, legge n. 351 del 12 agosto 1974
  • art. 1, legge n. 833 del 26 novembre 1969
  • art. 56, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
  • art. 1, decreto-legge n. 228 del 13 maggio 1976
  • art. 1-bis, legge n. 363 del 31 luglio 1975
  • art. 1, legge n. 841 del 22 dicembre 1973
  • legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
  • art. 1, legge n. 495 del 4 agosto 1973
  • art. 58, legge n. 392 del 27 luglio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 9839

Secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, la denunciata normativa, nonche` tutte le disposizioni aventi ad oggetto la proroga degli immobili urbani adibiti ad abitazione, dando rilievo alle sole condizioni economiche del conduttore e non a quelle del locatore, contrasterebbe con il principio d'eguaglianza. Peraltro nel giudizio a quo non e` fatto riferimento alcuno alle condizioni economiche della locatrice. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976 n. 228, degli artt. 1 e 1 bis della L. 31 luglio 1975 n. 363 (che ha convertito il d.l. 25 giugno 1975 n. 225), dell'art. 1 della L. 12 agosto 1974 n. 351 (che ha convertito il d.l. 19 giugno 1974 n. 236), dell'art. 1 della L. 22 dicembre 1973 n. 841, dell'art. 1 della L. 4 agosto 1973 n. 495 (che ha convertito il d.l. 24 luglio 1973 n. 426), dell'art. 1 della L. 26 novembre 1969 n. 883, dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, (e relativa legge di conversione 18 dicembre 1970 n. 1034).

Massima n. 9840

Deve escludersi che, a seguito dell'emanazione del d.l. n. 228 del 1976, la legislazione vincolistica abbia perduto il carattere dell'eccezionalita` divenendo ordinaria, in quanto a pochi mesi dalla emanazione della sentenza n. 3 del 1976 della Corte costituzionale - nella quale la legittimita` della normativa vincolistica e` stata riconosciuta soltanto in funzione della straordinarieta` e temporaneita` - il legislatore non poteva gia` aver attuato l'organica disciplina della complessa materia ed e` stato quindi indispensabile provvedere ancora una volta in via interlocutoria nonche` eccezionale e temporanea. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976 n. 228, degli artt. 1 e 1 bis della L. 31 luglio 1975 n. 363 (che ha convertito il d.l. 25 giugno 1975 n. 225), dell'art. 1 della L. 12 agosto 1974 n. 351 (che ha convertito il d.l. 19 giugno 1974 n. 236), dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973 n. 841, dell'art. 1 della legge 4 agosto 1973 n. 495 (che ha convertito il d.l. 24 luglio 1973 n. 426), dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969 n. 833, dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745 (e relativa L. di conversione 18 dicembre 1970 n. 1034), nonche` di tutte le norme disciplinanti la proroga delle locazioni di immobili urbani adibiti ad abitazione). - cfr. S.n. 225/1976.

Massima n. 9841

La norma impugnata non contiene una ulteriore proroga fine a se stessa, ma risponde all'esigenza di attuare un regime di saldatura, tra i contratti di nuova stipulazione e le locazioni in corso gia` prorogate, per evitare conseguenze traumatiche sul piano sociale ed economico, quali avrebbero potuto conseguire ad una immediata e generalizzata eliminazione del precedente regime di blocco. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione all'art. 42 Cost. - dell'art. 58, L. 27 luglio 1978 n. 392 che prevede, per i contratti in corso soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, una ulteriore proroga, con durata quadriennale, agganciata, secondo l'epoca della stipula, all'1 gennaio 1979, all'1 luglio 1979, ovvero all'1 gennaio 1980).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, degli artt. 1 e 1 bis della legge 31 luglio 1975, n. 363 (che ha convertito il d.l. 25 giugno 1975, n. 255), dell'art. 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351 (che ha convertito il d.l. 19 giugno 1974, n. 236), dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, dell'art. 1 della legge 4 agosto 1973, n. 495 (che ha convertito il d.l. 24 luglio 1973, n. 426), dell'art. 1 legge 26 novembre 1969, n. 833, dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e relativa legge di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché di tutte le norme disciplinanti la proroga delle locazioni di immobili urbani adibiti ad abitazione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con ordinanza 18 maggio 1976 del pretore di Livorno; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa predetta, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza del pretore di Livorno citata;

dichiara, altresì, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) in riferimento all'art. 42 della Costituzione, sollevata con ordinanza 19 maggio 1979 del giudice conciliatore di Castellammare di Stabia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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