Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1980

Corte cost., sent. 13 marzo 1980, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1980
Data di deposito
13 marzo 1980
Data di decisione
6 marzo 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
  • legge n. 734 del 11 luglio 1956
  • art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
  • art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
  • art. 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956

Parametri

Massime

Massima n. 10069

La possibilita' per il dipendente di conseguire una pensione pari all'ultimo stipendio goduto rappresenta indubbiamente un obiettivo ottimale, al quale il legislatore puo' con gradualita' avvicinarsi nell'esercizio di una discrezionalita' che faccia salvi gli inderogabili criteri di proporzionalita' e di adeguatezza che scaturiscono dagli artt. 36 e 38 Cost., ma non imposto dai medesimi, dai quali non consegue automaticamente che nella fase della liquidazione il livello della pensione, in progressiva puntuale concomitanza con il servizio prestato, debba poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto del collocamento a riposo. Ne' sussiste violazione del principio di uguaglianza nel raffronto tra dipendenti statali ed altri dipendenti pubblici (rispetto ai quali e' possibile che la pensione eguagli l'ultima retribuzione percepita), poiche', sia con riguardo al trattamento economico in attivita' di servizio, sia con riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, non sussiste la parita' di situazioni che e' il presupposto per la valutazione della dedotta diversita' di disciplina in termini di incostituzionalita'. Resta, comunque, auspicabile il riordino della intera materia nel segno di una sostanziale perequazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo, secondo e terzo comma; 5 (nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 734 del 1956); 6, primo comma, d.P.R. n. 20 dell'11 gennaio 1956, sotto il profilo che le predette disposizioni, prendendo in considerazione, ai fini previdenziali, la base pensionabile e qualunque altra voce retributiva nella misura massima dell'80%, stabilirebbero, altresi`, una sperequazione di trattamento tra dipendenti statali ed altri dipendenti pubblici, per i quali la pensione puo' arrivare ad eguagliare l'ultima retribuzione percepita in servizio). - S. nn. 124/1968, 57/1973, 92/1975, 275/1976, 15/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo, secondo e terzo comma, 5 e 6, primo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), come modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, con ordinanza del 18 aprile 1973.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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