Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1980
Corte cost., sent. 13 marzo 1980, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1980
- Data di deposito
- 13 marzo 1980
- Data di decisione
- 6 marzo 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
- legge n. 734 del 11 luglio 1956
- art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
- art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
- art. 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
Parametri
Massime
Massima n. 10069
La possibilita' per il dipendente di conseguire una pensione pari all'ultimo stipendio goduto rappresenta indubbiamente un obiettivo ottimale, al quale il legislatore puo' con gradualita' avvicinarsi nell'esercizio di una discrezionalita' che faccia salvi gli inderogabili criteri di proporzionalita' e di adeguatezza che scaturiscono dagli artt. 36 e 38 Cost., ma non imposto dai medesimi, dai quali non consegue automaticamente che nella fase della liquidazione il livello della pensione, in progressiva puntuale concomitanza con il servizio prestato, debba poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto del collocamento a riposo. Ne' sussiste violazione del principio di uguaglianza nel raffronto tra dipendenti statali ed altri dipendenti pubblici (rispetto ai quali e' possibile che la pensione eguagli l'ultima retribuzione percepita), poiche', sia con riguardo al trattamento economico in attivita' di servizio, sia con riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, non sussiste la parita' di situazioni che e' il presupposto per la valutazione della dedotta diversita' di disciplina in termini di incostituzionalita'. Resta, comunque, auspicabile il riordino della intera materia nel segno di una sostanziale perequazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo, secondo e terzo comma; 5 (nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 734 del 1956); 6, primo comma, d.P.R. n. 20 dell'11 gennaio 1956, sotto il profilo che le predette disposizioni, prendendo in considerazione, ai fini previdenziali, la base pensionabile e qualunque altra voce retributiva nella misura massima dell'80%, stabilirebbero, altresi`, una sperequazione di trattamento tra dipendenti statali ed altri dipendenti pubblici, per i quali la pensione puo' arrivare ad eguagliare l'ultima retribuzione percepita in servizio). - S. nn. 124/1968, 57/1973, 92/1975, 275/1976, 15/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo, secondo e terzo comma, 5 e 6, primo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), come modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, con ordinanza del 18 aprile 1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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