Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1980

Corte cost., sent. 7 luglio 1980, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/1980
Data di deposito
7 luglio 1980
Data di decisione
2 luglio 1980
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 2, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 16, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 15, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 9958

L'art. 17 comma secondo della l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternita`, ai sensi dell'art. 7, commi primo e secondo, della stessa legge, equipara ingiustificatamente la relativa assenza alle altre assenze di carattere volontario, penalizzando le lavoratrici madri in occasione della nuova gestazione della perdita dell'indennita' e cosi` frustrando le finalita` perseguite dall'art. 7 cit., restandone incisa la speciale adeguata protezione che l'art. 37 Cost. vuole assicurare alla madre ed al bambino. E' pertanto illegittimo costituzionalmente "in parte qua" - per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. - il citato art. 17, comma secondo, l. n. 1204/1971.

Massima n. 9959

La legge n. 1204 del 1971 contiene, all'art. 17, una precisa ed articolata regolamentazione delle diverse ipotesi di interruzione dell'attivita` di lavoro anteriormente all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, e in relazione alle loro cause variamente disciplina il diritto delle lavoratrici gestanti al godimento della indennita` giornaliera di maternita` con scelte di natura politico-legislativa, non sindacabili, quindi, nemmeno in riferimento ai principi enunciati negli artt. 31 e 37, comma primo, Cost., la cui concreta attuazione e` rimessa alla discrezionalita` del legislatore ordinario. Nelle ipotesi di assenza volontaria dal lavoro, protratta oltre due mesi, la esclusione dal godimento dell'indennita` di maternita` non puo` dirsi ingiustificata, ne` discriminatoria rispetto al regime fatto nei casi di astensione involontaria, per disoccupazione, sospensione o risoluzione non imputabile dei rapporti di lavoro; mentre per esse non ricorrono le ragioni che suffragano una doverosa eccezione per le assenze facoltative dipendenti da una precedente maternita`. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37, primo comma, della questione di legittimita` costituzionale del citato art. 17, secondo comma, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ai fini del godimento dell'indennita` giornaliera di maternita`, i casi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo, o permesso senza retribuzione, ove siano giustificati da motivi di famiglia o da altra ragione personale).

Massima n. 9960

L'indennita` giornaliera di maternita` non e` retribuzione, ma e` indennita` assicurativa, la cui misura e` determinata in base ad una tipica scelta discrezionale di politica legislativa che sfugge a censura perche` non integra alcuna disparita` di trattamento, ne` violazione di principi enunciati negli artt. 31, comma secondo, e 37, comma primo, Cost.. Una volta esclusa la palese insufficienza od irrisorieta` del previsto indennizzo non risulta incisa la speciale protezione che la legge assicura alla madre ed al bambino, ne` vengono in considerazione i meccanismi di adeguamento della retribuzione stante la natura non retributiva della indennita` medesima. Infine non giova richiamare l'art. 3, comma secondo, Cost. che non impone allo Stato l'immediata, integrale attuazione di un programma di piena sicurezza sociale. (Infondatezza in riferimento agli artt. 3, 31 comma secondo, e 37, comma primo, Cost. della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 15 e 16 l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non viene previsto che l'indennita` di maternita` sia commisurata agli aumenti retributivi che possano verificarsi durante il periodo di astensione o di assenza facoltativa dal lavoro, e nella parte in cui viene ridotta al 30% l'indennita` di maternita` nei confronti delle lavoratrici che si assentano facoltativamente dal lavoro).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternità, ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della stessa legge, sollevata dal pretore di Bologna con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere -

Testo integrale

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