Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/1980
Corte cost., ord. 19 giugno 1980, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/1980
- Data di deposito
- 19 giugno 1980
- Data di decisione
- 18 giugno 1980
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 766 del 30 novembre 1973
- decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 15132
Riguardo all'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, la disparita' di trattamento denunciata in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1975, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, fra gli assistenti universitari dichiarati maturi in concorso a cattedra e gli assistenti ordinari incaricati di insegnamento nelle facolta' di medicina con qualifica di primari ospedalieri - gli uni e gli altri esclusi dall'inquadramento - ed altre categorie (professori aggregati, vincitori di concorso a professori aggregati, direttori di scuole di ostetricia, aggregati clinici e ternati in concorsi universitari) - che a domanda possono invece ottenere l'inquadramento - potrebbe essere eliminata, se riconosciuta, sia immettendo nel suddetto ruolo i suindicati assistenti, sia escludendo dall'ammissione una delle categorie per le quali l'ammissione e' possibile. Cosicche', non potendo la scelta tra tali soluzioni dipendere dal modo in cui la questione e' stata prospettata nelle ordinanze di rimessione, va sollevata dalla stessa Corte, nell'ambito dello stesso giudizio, in quanto, oltre che rilevante, non manifestamente infondata, altra questione di legittimita' costituzionale, nei confronti dello stesso suindicato art. 3, nella parte in cui prevede la possibilita' di inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, degli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794, in riferimento agli artt. 97, primo e terzo comma (buon andamento della P.A. e immissione a seguito di pubblico concorso), 33 (posizione delle Universita' e degli altri Istituti di alta cultura) e 3, primo comma, Cost. (in quanto la immissione in ruolo senza concorso accorderebbe alla cennata categoria un privilegio non giustificato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, come modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui prevede la possibilità d'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, degli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 33 della Costituzione;
2) ordina il rinvio del giudizio, perché la questione sia trattata congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;
3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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