Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1980

Corte cost., ord. 19 giugno 1980, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
95/1980
Data di deposito
19 giugno 1980
Data di decisione
18 giugno 1980
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 766 del 30 novembre 1973
  • decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 15132

Riguardo all'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, la disparita' di trattamento denunciata in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1975, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, fra gli assistenti universitari dichiarati maturi in concorso a cattedra e gli assistenti ordinari incaricati di insegnamento nelle facolta' di medicina con qualifica di primari ospedalieri - gli uni e gli altri esclusi dall'inquadramento - ed altre categorie (professori aggregati, vincitori di concorso a professori aggregati, direttori di scuole di ostetricia, aggregati clinici e ternati in concorsi universitari) - che a domanda possono invece ottenere l'inquadramento - potrebbe essere eliminata, se riconosciuta, sia immettendo nel suddetto ruolo i suindicati assistenti, sia escludendo dall'ammissione una delle categorie per le quali l'ammissione e' possibile. Cosicche', non potendo la scelta tra tali soluzioni dipendere dal modo in cui la questione e' stata prospettata nelle ordinanze di rimessione, va sollevata dalla stessa Corte, nell'ambito dello stesso giudizio, in quanto, oltre che rilevante, non manifestamente infondata, altra questione di legittimita' costituzionale, nei confronti dello stesso suindicato art. 3, nella parte in cui prevede la possibilita' di inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, degli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794, in riferimento agli artt. 97, primo e terzo comma (buon andamento della P.A. e immissione a seguito di pubblico concorso), 33 (posizione delle Universita' e degli altri Istituti di alta cultura) e 3, primo comma, Cost. (in quanto la immissione in ruolo senza concorso accorderebbe alla cennata categoria un privilegio non giustificato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, come modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui prevede la possibilità d'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, degli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 33 della Costituzione;

2) ordina il rinvio del giudizio, perché la questione sia trattata congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;

3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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