Corte costituzionale
Ordinanza n. 39/1980
Corte cost., ord. 25 marzo 1980, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 39/1980
- Data di deposito
- 25 marzo 1980
- Data di decisione
- 20 marzo 1980
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
- art. 8, comma 2, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 14477
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, anche in relazione agli artt. 48 e 49 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nonche' dell'art. 8, comma secondo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 - sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 53, comma primo, Cost. - postoche', successivamente alla decisione della Corte, dichiarativa della illegittimita' dell'art. 14 del d.P.R. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 904/1977 - nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano, in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso, ingiustificata disparita' di tratamento tra i soggetti passivi del tributo -, e della non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 643/1972, la disciplina normativa dell'IN.V.IM. e' stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); per la quale ragione si ravvisa la necessita' che le Commissioni tributarie di provenienza accertino se, ed in qual misura, le questioni prospettate siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979. O. nn. 86/1980; 104/1980; 148/1980; 60/1981; 85/1981; 86/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie elencate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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