Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1980

Corte cost., ord. 25 marzo 1980, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
39/1980
Data di deposito
25 marzo 1980
Data di decisione
20 marzo 1980
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:39

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
  • art. 8, comma 2, legge n. 904 del 16 dicembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 14477

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, anche in relazione agli artt. 48 e 49 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nonche' dell'art. 8, comma secondo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 - sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 53, comma primo, Cost. - postoche', successivamente alla decisione della Corte, dichiarativa della illegittimita' dell'art. 14 del d.P.R. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 904/1977 - nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano, in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso, ingiustificata disparita' di tratamento tra i soggetti passivi del tributo -, e della non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 643/1972, la disciplina normativa dell'IN.V.IM. e' stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); per la quale ragione si ravvisa la necessita' che le Commissioni tributarie di provenienza accertino se, ed in qual misura, le questioni prospettate siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979. O. nn. 86/1980; 104/1980; 148/1980; 60/1981; 85/1981; 86/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie elencate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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