Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/1980

Corte cost., ord. 23 gennaio 1980, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
3/1980
Data di deposito
23 gennaio 1980
Data di decisione
17 gennaio 1980
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-quater, legge n. 363 del 31 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 14471

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 quater, legge 31 luglio 1975, n. 363, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 Cost. - non prevede la possibilita' - per il locatore gia' munito di ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, della quale e' sospesa l'esecuzione a norma delle leggi vincolistiche in materia di locazioni - di iniziare altro giudizio per ottenere provvedimento di rilascio non sottoposto alla sospensione ex lege, quale quello fondato sulla situazione, nuova, di urgente ed improrogabile necessita' di destinare l'immobile ad abitazione propria, essendo sopravvenuto, nel corso del giudizio di costituzionalita', il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, che ha abolito il regime di sospensione degli sfratti previsto dalle precedenti norme ed ha stabilito, in via definitiva, i seguenti termini per l'esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione: 30 novembre 1978, 31 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 30 aprile 1979 per la esecuzione dei provvedimenti divenuti esecutivi rispettivamente entro il 31 dicembre 1974, 31 dicembre 1975, 31 dicembre 1976 e dopo il 1 gennaio 1977; inoltre, l'art. 2, comma secondo, decreto -legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, ha statuito, tra l'altro, che per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1 gennaio 1976, continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 298 del 1978, convertito nella legge n. 395 del 1978; infine, l'art. 6, comma primo, decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, ha prescritto che "l'esecuzione dei provvedimenti per i quali non e' stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non e' stata accolta, resta fissata per le date gia' stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Taranto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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