Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1979

Corte cost., sent. 10 maggio 1979, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1979
Data di deposito
10 maggio 1979
Data di decisione
4 maggio 1979
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:8

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11583

Il requisito dell'espiazione di 30 mesi o almeno della meta` della pena, quale condizione per la liberazione condizionale, in luogo della previsione di una espiazione proporzionale alla entita` della pena non impedisce la funzione rieducativa della pena e l'incentivo all'emenda dei condannati a pene minori. Infatti la legge 26 luglio 1975 n. 654 prevede una serie di istituti preordinati a favorire il recupero di condannati a pene di modesta entita`. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 176, primo comma, codice penale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.).

Massima n. 11584

Non sussiste illegittima disparita` di trattamento tra i condannati a pene inferiori e i condannati a pene superiori ai cinque anni perche` anche ai primi puo` applicarsi la norma che consente la liberazione condizionale quando non siano espiati 30 mesi o almeno la meta` della pena. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 176, primo comma, codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Massima n. 11585

Il parere che il giudice di sorveglianza deve rendere, a norma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975 n. 6, alla Corte d'appello, che deve decidere sulla liberazione condizionale del condannato, non ha carattere giurisdizionale; pertanto in tale sede il giudice di sorveglianza difetta di legittimazione a sollevare questioni di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della l. 12 febbraio 1975 n. 6, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, primo comma, c.p. sollevate dai giudici di sorveglianza dei tribunali di Oristano e di Firenze, rispettivamente, per contrasto con gli artt. 3, prima parte, e 27, terzo comma, e per contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, nonché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, sollevata dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze per contrasto con l'art. 24 della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, primo comma, c.p. sollevata dalla Corte d'appello di Trento in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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