Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1979

Corte cost., sent. 16 luglio 1979, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1979
Data di deposito
16 luglio 1979
Data di decisione
11 luglio 1979
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:71

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9484

Nell'ambito delle scelte di politica criminale riservate alla discrezionalita` del legislatore, non e` ipotizzabile ed e` quindi infondata una censura, ancorata al parametro dell'art. 3, primo comma, Cost., che investe la disciplina generale di una determinata materia. E' pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 423 e 449 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita` di trattamento fra chi incendia la cosa propria e chi incendia la cosa altrui, in quanto nella prima ipotesi il reato e` punibile solo se sia in concreto accertato che dal fatto sia derivato pericolo per l'incolumita` pubblica, mentre nella seconda ipotesi tale accertamento non e` richiesto essendo il pericolo sempre presunto. Se e` vero, infatti, che, perche` si abbia il delitto di incendio su cosa altrui, non basta un qualunque fuoco volontariamente appiccato, ma occorrono una entita` dell'incendio ed una collocazione della cosa incendiata idonee, nella circostanza data, a provocare pericolo per l'incolumita` pubblica, sicche` le fattispecie dell'incendio di cosa altrui e dell'incendio di cosa propria finiscono per essere sotto questo aspetto assai ravvicinate, e` anche vero che la scelta legislativa relativa all'incendio di cosa propria, nel richiedere l'accertamento in concreto della reale esistenza del pericolo per la pubblica incolumita`, potrebbe apparire ispirata a criteri superati e non piu` rispondente ad una corretta valutazione del diritto di proprieta` e dei modi del suo godimento, correlati al fine di assicurarne la funzione sociale, nonche` incongrua rispetto alla oggettivita` giuridica del reato di incendio. Il giudice a quo, invece, ritiene che in ogni caso per la punibilita` dell'incendio si dovrebbe verificare un pericolo accertabile in concreto, ossia deduce l'illegittimita` della disciplina generale dettata dall'art. 423, primo comma, c.p. dal diverso trattamento riservato, in via derogatoria, dal cpv. dello stesso articolo a chi incendia la cosa propria. In tal modo, pero`, si invoca una applicazione del principio di uguaglianza in senso inverso a quello naturale, presupponendo inesattamente che tra le diverse scelte cui il legislatore avrebbe potuto accedere, solo quella adottata a chi incendia la cosa propria (rapportata ad un pericolo accertabile anziche` presunto) abbia ragionevolezza intrinseca. In ogni caso, le scelte del legislatore sono espressione di una discrezionalita` che, in quanto riferita a due fattispecie tipiche a costituire le quali e` stato preso in considerazione anche il rapporto (di proprieta` oppure no) tra l'agente e la cosa incendiata, rende costituzionalmente non censurabile la differenza di trattamento dell'una rispetto all'altra. - cfr. sent. n. 286/1974.

Massima n. 9485

La garanzia giurisdizionale della difesa e` riconosciuta entro i confini della configurazione giuridica di diritto sostanziale. Non e` percio` ravvisabile violazione del diritto di difesa nel divieto di provare un elemento estraneo alla fattispecie giudicanda. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 423 e 449 cod. pen., che configurano l'incendio di cosa propria come reato in cui il pericolo deve essere accertato in concreto e l'incendio di cosa altrui come reato di pericolo presunto). - cfr. sent. n. 286/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli 423 e 449 cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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