Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1979
Corte cost., sent. 16 luglio 1979, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1979
- Data di deposito
- 16 luglio 1979
- Data di decisione
- 11 luglio 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:71
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9484
Nell'ambito delle scelte di politica criminale riservate alla discrezionalita` del legislatore, non e` ipotizzabile ed e` quindi infondata una censura, ancorata al parametro dell'art. 3, primo comma, Cost., che investe la disciplina generale di una determinata materia. E' pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 423 e 449 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita` di trattamento fra chi incendia la cosa propria e chi incendia la cosa altrui, in quanto nella prima ipotesi il reato e` punibile solo se sia in concreto accertato che dal fatto sia derivato pericolo per l'incolumita` pubblica, mentre nella seconda ipotesi tale accertamento non e` richiesto essendo il pericolo sempre presunto. Se e` vero, infatti, che, perche` si abbia il delitto di incendio su cosa altrui, non basta un qualunque fuoco volontariamente appiccato, ma occorrono una entita` dell'incendio ed una collocazione della cosa incendiata idonee, nella circostanza data, a provocare pericolo per l'incolumita` pubblica, sicche` le fattispecie dell'incendio di cosa altrui e dell'incendio di cosa propria finiscono per essere sotto questo aspetto assai ravvicinate, e` anche vero che la scelta legislativa relativa all'incendio di cosa propria, nel richiedere l'accertamento in concreto della reale esistenza del pericolo per la pubblica incolumita`, potrebbe apparire ispirata a criteri superati e non piu` rispondente ad una corretta valutazione del diritto di proprieta` e dei modi del suo godimento, correlati al fine di assicurarne la funzione sociale, nonche` incongrua rispetto alla oggettivita` giuridica del reato di incendio. Il giudice a quo, invece, ritiene che in ogni caso per la punibilita` dell'incendio si dovrebbe verificare un pericolo accertabile in concreto, ossia deduce l'illegittimita` della disciplina generale dettata dall'art. 423, primo comma, c.p. dal diverso trattamento riservato, in via derogatoria, dal cpv. dello stesso articolo a chi incendia la cosa propria. In tal modo, pero`, si invoca una applicazione del principio di uguaglianza in senso inverso a quello naturale, presupponendo inesattamente che tra le diverse scelte cui il legislatore avrebbe potuto accedere, solo quella adottata a chi incendia la cosa propria (rapportata ad un pericolo accertabile anziche` presunto) abbia ragionevolezza intrinseca. In ogni caso, le scelte del legislatore sono espressione di una discrezionalita` che, in quanto riferita a due fattispecie tipiche a costituire le quali e` stato preso in considerazione anche il rapporto (di proprieta` oppure no) tra l'agente e la cosa incendiata, rende costituzionalmente non censurabile la differenza di trattamento dell'una rispetto all'altra. - cfr. sent. n. 286/1974.
Massima n. 9485
La garanzia giurisdizionale della difesa e` riconosciuta entro i confini della configurazione giuridica di diritto sostanziale. Non e` percio` ravvisabile violazione del diritto di difesa nel divieto di provare un elemento estraneo alla fattispecie giudicanda. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 423 e 449 cod. pen., che configurano l'incendio di cosa propria come reato in cui il pericolo deve essere accertato in concreto e l'incendio di cosa altrui come reato di pericolo presunto). - cfr. sent. n. 286/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli 423 e 449 cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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