Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1979
Corte cost., sent. 1° giugno 1979, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1979
- Data di deposito
- 1° giugno 1979
- Data di decisione
- 25 maggio 1979
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:40
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9909
Tra i provvedimenti, necessariamente tipici, della Corte costituzionale, non si annovera, ne` puo` annoverarsi l'accertamento del contenuto di precedenti sue sentenze, una sorta, cioe`, di provvedimento di secondo grado, nel quale oggetto immediato non sarebbe la disposizione o il gruppo di norme impugnati, ma altra sua sentenza.
Massima n. 13978
Non e` ammissibile - perche` si sollecita dalla Corte costituzionale l'interpretazione, con autorita` vincolante per altri giudici, di sue precedenti sentenze - la questione di legittimita`, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 2948, n. 4, c.c., nella parte in cui consente la decorrenza, in costanza di rapporto di lavoro, della prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto stesso. Nella specie, poi, la questione, in quanto riferita a tale norma cosi` come risulta dalla sentenza n. 63 del 1966, e` irrilevante nel giudizio a quo, concernente un rapporto di lavoro ritenuto privo di stabilita`. - cfr. S nn. 63/1966, 86/1971, 115/1971
Massima n. 13979
Quando si tratti di diritti del lavoratore - come quello alla qualifica - che non hanno carattere immediatamente retributivo e sono prospettati, sul piano sostanziale e processuale, come autonomi rispetto ai beni che trovano tutela nell'art. 36 Cost., non e` censurabile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione di cui all'art. 2946 c.c., che consente il decorso della prescrizione decennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale di detta disposizione). - cfr. S nn. 63/1966, 86/1971, e 115/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, c.c., sollevata dal giudice unico del tribunale di Cosenza, con la ordinanza 4 luglio 1977, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., che consente il decorso della prescrizione decennale di diritti del lavoratore in costanza del rapporto, sollevata, nei termini segnati nell'ordinanza 4 luglio 1977, dal giudice unico del tribunale di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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