Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1979

Corte cost., sent. 1° giugno 1979, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1979
Data di deposito
1° giugno 1979
Data di decisione
25 maggio 1979
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:40

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9909

Tra i provvedimenti, necessariamente tipici, della Corte costituzionale, non si annovera, ne` puo` annoverarsi l'accertamento del contenuto di precedenti sue sentenze, una sorta, cioe`, di provvedimento di secondo grado, nel quale oggetto immediato non sarebbe la disposizione o il gruppo di norme impugnati, ma altra sua sentenza.

Massima n. 13978

Non e` ammissibile - perche` si sollecita dalla Corte costituzionale l'interpretazione, con autorita` vincolante per altri giudici, di sue precedenti sentenze - la questione di legittimita`, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 2948, n. 4, c.c., nella parte in cui consente la decorrenza, in costanza di rapporto di lavoro, della prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto stesso. Nella specie, poi, la questione, in quanto riferita a tale norma cosi` come risulta dalla sentenza n. 63 del 1966, e` irrilevante nel giudizio a quo, concernente un rapporto di lavoro ritenuto privo di stabilita`. - cfr. S nn. 63/1966, 86/1971, 115/1971

Massima n. 13979

Quando si tratti di diritti del lavoratore - come quello alla qualifica - che non hanno carattere immediatamente retributivo e sono prospettati, sul piano sostanziale e processuale, come autonomi rispetto ai beni che trovano tutela nell'art. 36 Cost., non e` censurabile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione di cui all'art. 2946 c.c., che consente il decorso della prescrizione decennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale di detta disposizione). - cfr. S nn. 63/1966, 86/1971, e 115/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, c.c., sollevata dal giudice unico del tribunale di Cosenza, con la ordinanza 4 luglio 1977, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., che consente il decorso della prescrizione decennale di diritti del lavoratore in costanza del rapporto, sollevata, nei termini segnati nell'ordinanza 4 luglio 1977, dal giudice unico del tribunale di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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