Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1979
Corte cost., sent. 14 dicembre 1979, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1979
- Data di deposito
- 14 dicembre 1979
- Data di decisione
- 7 dicembre 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge della Regione Emilia Romagna n. 31 del 19 luglio 1976
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 48 del 8 settembre 1974
- art. 16, legge della Regione Emilia Romagna n. 34 del 13 luglio 1977
- art. 4, legge della Regione Lombardia n. 56 del 2 dicembre 1973
- art. 2, legge della Regione Piemonte n. 21 del 13 agosto 1973
- art. 2, legge della Regione Lombardia n. 56 del 2 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 11674
Nella legislazione statale non si rinviene alcun principio che precluda al legislatore regionale di subordinare l'esercizio della caccia al possesso di un tesserino ma e` anzi sancito il principio secondo cui l'attivita` venatoria subisce necessariamente limitazioni poste a salvaguardia di altri interessi della collettivita`, quali l'incolumita` delle persone, la protezione della fauna, la tutela delle colture e dei prodotti agricoli. Il t.u. 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, ha infatti introdotto all'art. 12 bis il regime della caccia controllata, secondo il quale l'esercizio venatorio puo` essere assoggettato a limitazioni ed a conseguenti controlli. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 2 della l. reg. Piemonte 13 agosto 1973, n.21, degli artt. 2 e 4 della l.reg. Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56, dell'art. 1, l. reg. Veneto 8 settembre 1974, n. 48, dell'art. 16 della l. reg. Emilia-Romagna 13 luglio 1977, n. 34, sostitutivo dell'art. 14 l. reg. Emilia-Romagna 19 luglio 1976, n. 31. - cfr. Sentt. nn. 59 del 1965 e 69 del 1971.
Massima n. 11675
Il versamento di danaro richiesto per il rilascio del tesserino autirzzativo per l'esercizio venatorio non costituisce un tributo in senso proprio ne`, in particolare, una tassa sulle concessioni regionali istituita ed imposta dalla Regione senza alcun titolo giustificativo, ma una quota di partecipazione alle spese di gestione del servizio reso dalla Regione con l'organizzare e gestire la caccia controllata, come si evince dal titolo delle prestazioni pecuniarie - come enunciato nelle disposizioni legislative regionali impugnate -, e dalla destinazione dei proventi alle spese di gestione del servizio (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 2 della l. reg. Piemonte 13 agosto 1973, n. 21, degli artt. 2 e 4 della l. reg. Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56, dell'art. 1 della l. reg. Veneto 8 settembre 1974, n. 48, dell'art. 16 della l. reg. Emilia-Romagna 13 luglio 1977, n. 34, sostitutivo della l. reg. Emilia-Romagna 19 luglio 1976, n. 31.
Massima n. 11676
La riserva di legge operata dall'art. 23 Cost. per l'imposizione di prestazioni patrimoniali va riferita tanto alla legge dello Stato che alla legge regionale. - cfr. S. n. 64/1975.
Massima n. 11677
Ove si assuma che la riserva di legge ex art. 23 Cost. operi oltre la cerchia delle vere e proprie imposizioni tributarie, da un lato si allarga la sfera della garanzia per il soggetto vincolato alla prestazione; dall'altro, pero`, si riconosce al legislatore regionale una capacita` impositiva basata sulla potesta` legislativa di cui e` investito in virtu` dell'art. 117 Cost., potesta` che puo` esplicarsi anche oltre i limiti afferenti, ex art. 119 Cost., all'autonomia finanziaria della Regione, seppure, tuttavia, nei limiti di una competenza legislativa concorrente con quella statale.Cio` posto, la prestazione personale imposta dalle leggi regionali censurate per l'esercizio della caccia in ambito regionale -il versamento di una somma per il rilascio del tesserino - e` pienamente conforme all'art. 23 Cost., trattandosi di competenze legislative ripartite tra Stato e Regioni, in quanto il versamento e` autorizzato dalla normazione statale (art. 5, d.m. 18 giugno 1969 con cui e` stato emanato, ai sensi del t.u. n. 1016 del 1939, il regolamento-tipo della caccia controllata) e la legge regionale ne ha determinato l'importo e la destinazione, nei limiti della discrezionalita` garantita alla Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale, sollevata con le ordinanze in epigrafe, dell'art. 2 della legge regionale del Piemonte 13 agosto 1973, n. 21, degli artt. 2 e 4 della legge regionale della Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56, dell'art. 1 della legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 48, dell'art. 16 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 13 luglio 1977, n. 34, sostitutivo dell'art. 14 della legge regionale dell'Emilia- Romagna 19 luglio 1976, n. 31, aventi ad oggetto l'istituzione di un tesserino da rilasciarsi, dietro pagamento, per l'esercizio della attività venatoria nei rispettivi territori regionali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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