Corte costituzionale
Sentenza n. 126/1979
Corte cost., sent. 8 novembre 1979, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/1979
- Data di deposito
- 8 novembre 1979
- Data di decisione
- 7 novembre 1979
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- legge n. 904 del 16 dicembre 1977
- decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 9768
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale sollevata relativamente ad una norma di legge non applicabile nel giudizio di merito (nella specie, trattavasi di una questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8 l. 16 dicembre 1977 n. 904 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Massima n. 9769
In materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.), e` irragionevole e viola il principio di eguaglianza e quello della capacita` contributiva la mancata introduzione di correttivi adeguati alla diversita` dei periodi di formazione per la determinazione dell'incremento di valore imponibile e di un regime delle detrazioni diversamente commisurate al graduale aumento del valore dell'immobile nel corso del tempo; pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e 8 l. 16 dicembre 1977 n. 904 nella parte in cui determinano ingiustificate disparita` di trattamento tra i soggetti passivi del tributo.
Massima n. 9770
La imposizione fiscale sull'incremento di valore degli immobili risponde all'esigenza di assoggettare a prelievo fiscale l'effettiva variazione del valore di mercato dei beni immobili, e in specie dei terreni fabbricabili, in quanto non ricollegabile ad iniziative, attivita` ed investimenti dei proprietari, ma derivate dall'espansione degli agglomerati urbani, da nuovi insediamenti industriali o turistici, e dal complesso delle opere pubbliche connesse a tali sviluppi, nonche` da contingenti e spesso imponenti fenomeni di speculazione immobiliare.
Massima n. 9771
Rientra nella discrezionalita` del legislatore prevedere che si debba o no tenere conto degli effetti conseguenti ai processi di svalutazione monetaria in sede di applicazione delle diverse imposte dirette o indirette, conseguendone che tale scelta politica non puo` considerarsi costituzionalmente sindacabile da parte della Corte costituzionale, sempre che non comporti la violazione di qualche principio costituzionale ovvero non determini un travalicamento del normale ambito di discrezionalita` che la Costituzione riserva alle scelte del legislatore ordinario.
Massima n. 9772
Non sono fondate le questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost. - cfr. S.n. 8/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificate disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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