Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1979

Corte cost., sent. 8 novembre 1979, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1979
Data di deposito
8 novembre 1979
Data di decisione
7 novembre 1979
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • legge n. 904 del 16 dicembre 1977
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 9768

E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale sollevata relativamente ad una norma di legge non applicabile nel giudizio di merito (nella specie, trattavasi di una questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8 l. 16 dicembre 1977 n. 904 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

Massima n. 9769

In materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.), e` irragionevole e viola il principio di eguaglianza e quello della capacita` contributiva la mancata introduzione di correttivi adeguati alla diversita` dei periodi di formazione per la determinazione dell'incremento di valore imponibile e di un regime delle detrazioni diversamente commisurate al graduale aumento del valore dell'immobile nel corso del tempo; pertanto sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e 8 l. 16 dicembre 1977 n. 904 nella parte in cui determinano ingiustificate disparita` di trattamento tra i soggetti passivi del tributo.

Massima n. 9770

La imposizione fiscale sull'incremento di valore degli immobili risponde all'esigenza di assoggettare a prelievo fiscale l'effettiva variazione del valore di mercato dei beni immobili, e in specie dei terreni fabbricabili, in quanto non ricollegabile ad iniziative, attivita` ed investimenti dei proprietari, ma derivate dall'espansione degli agglomerati urbani, da nuovi insediamenti industriali o turistici, e dal complesso delle opere pubbliche connesse a tali sviluppi, nonche` da contingenti e spesso imponenti fenomeni di speculazione immobiliare.

Massima n. 9771

Rientra nella discrezionalita` del legislatore prevedere che si debba o no tenere conto degli effetti conseguenti ai processi di svalutazione monetaria in sede di applicazione delle diverse imposte dirette o indirette, conseguendone che tale scelta politica non puo` considerarsi costituzionalmente sindacabile da parte della Corte costituzionale, sempre che non comporti la violazione di qualche principio costituzionale ovvero non determini un travalicamento del normale ambito di discrezionalita` che la Costituzione riserva alle scelte del legislatore ordinario.

Massima n. 9772

Non sono fondate le questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost. - cfr. S.n. 8/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificate disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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