Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1979

Corte cost., sent. 6 agosto 1979, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/1979
Data di deposito
6 agosto 1979
Data di decisione
25 luglio 1979
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:115

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 152 del 8 marzo 1968
  • art. 7, legge n. 177 del 29 aprile 1976
  • art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 21 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 9934

L'indennita` premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e`, nella struttura normativa e nella finalita`, sostanzialmente equivalente all'indennita` di buonuscita spettante al personale civile e militare dello Stato, iscritto al fondo di previdenza gestito dall'Enpas. Infatti entrambe le indennita` sono correlate con le contribuzioni versate a titolo di trattamento previdenziale, sono erogate non dall'ente datore di lavoro, ma da appositi enti che riscuotono e gestiscono i contributi versati dagli iscritti e dalle rispettive amministrazioni pubbliche, sono corrisposte all'iscritto cessato dal servizio o, in caso di sua morte in costanza di servizio, a dati superstiti. Con la sent. n. 82 del 1973, la Corte ha dichiarato la illegittimita` costituzionale dell'art. 5, l. 27 novembre 1956, n. 1407, nella parte in cui escludeva che l'indennita` di buonuscita, in caso di morte in servizio dell'impiegato, spettasse ai collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a suo carico, riconoscendola solo agli orfani maggiorenni che si trovino nelle medesime condizioni. In quanto riproduce la medesima disparita` di trattamento, va percio` dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 3, l. 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennita` premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto. - cfr. S. n. 82/1973

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTER RA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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