Corte costituzionale
Sentenza n. 115/1979
Corte cost., sent. 6 agosto 1979, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/1979
- Data di deposito
- 6 agosto 1979
- Data di decisione
- 25 luglio 1979
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 152 del 8 marzo 1968
- art. 7, legge n. 177 del 29 aprile 1976
- art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 21 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 9934
L'indennita` premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e`, nella struttura normativa e nella finalita`, sostanzialmente equivalente all'indennita` di buonuscita spettante al personale civile e militare dello Stato, iscritto al fondo di previdenza gestito dall'Enpas. Infatti entrambe le indennita` sono correlate con le contribuzioni versate a titolo di trattamento previdenziale, sono erogate non dall'ente datore di lavoro, ma da appositi enti che riscuotono e gestiscono i contributi versati dagli iscritti e dalle rispettive amministrazioni pubbliche, sono corrisposte all'iscritto cessato dal servizio o, in caso di sua morte in costanza di servizio, a dati superstiti. Con la sent. n. 82 del 1973, la Corte ha dichiarato la illegittimita` costituzionale dell'art. 5, l. 27 novembre 1956, n. 1407, nella parte in cui escludeva che l'indennita` di buonuscita, in caso di morte in servizio dell'impiegato, spettasse ai collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a suo carico, riconoscendola solo agli orfani maggiorenni che si trovino nelle medesime condizioni. In quanto riproduce la medesima disparita` di trattamento, va percio` dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 3, l. 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennita` premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto. - cfr. S. n. 82/1973
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTER RA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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