Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1978

Corte cost., sent. 16 gennaio 1978, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1978
Data di deposito
16 gennaio 1978
Data di decisione
10 gennaio 1978
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 64 del 27 febbraio 1958
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 7, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957

Parametri

Massime

Massima n. 9387

L'art. 122 Cost., prevedendo l'incompatibilita` tra le cariche di Consigliere regionale e membro di una delle Camere, non esclude che la legge ordinaria possa disporre l'ineleggibilita` al Parlamento dei consiglieri regionali.

Massima n. 9388

Secondo l'art. 51 Cost. l'eleggibilita` e` la norma, l'ineleggibilita` e` l'eccezione, e le cause di ineleggibilita` devono rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Peraltro il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita`, puo` stabilire, per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilita` volte ad assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare cosicche`, essendo a cio` finalizzata, non contrastano con il generale diritto di accedere alle cariche elettive, garantito dall'art. 51 Cost., le norme che sanciscono l'ineleggibilita` alla Camera e al Senato del consigliere regionale candidatosi in circoscrizioni elettorali comprese nell'ambito territoriale della Regione, (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1958 n. 64, in riferimento all'art. 51 della Costituzione). - cfr. S.nn. 46/1969; 38/1971; 45/1977.

Massima n. 9389

Rientra nella discrezionalita` del legislatore la valutazione differenziata delle funzioni elettive e la conseguente determinazione in relazione a ciascuna di esse, di cause di ineleggibilita` o incompatibilita`, in ragione della diversa possibilita` di un'indebita influenza sull'elettorato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1958 n. 64, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che dette norme implichino un trattamento ingiustificatamente deteriore per i consiglieri regionali rispetto a soggetti che ricoprono altre cariche elettive).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, quarto comma, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico per la elezione della Camera dei deputati), e 2, legge 27 febbraio 1958, n. 64, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Bari in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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