Corte costituzionale
Sentenza n. 23/1978
Corte cost., sent. 20 marzo 1978, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/1978
- Data di deposito
- 20 marzo 1978
- Data di decisione
- 9 marzo 1978
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 756 del 30 novembre 1973
- art. 2, legge n. 517 del 5 luglio 1966
- art. 12, legge n. 765 del 6 agosto 1967
- art. 17, legge n. 765 del 6 agosto 1967
- art. 34, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 8, legge n. 765 del 6 agosto 1967
- art. 2, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
- art. 48, legge della Regione Lombardia n. 51 del 15 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 9549
La ricostruzione interpretativa della normativa vigente consente di affermare che l'iniziale divario esistente fra il programma di fabbricazione e il piano regolatore generale e` stato ampiamente, se non completamente, superato, ponendosi il primo quale strumento di sistemazione urbanistica tipico e normale, diretto, se pure in modo meno elaborato e penetrante del secondo e con procedure formative diverse, all'individuazione delle aree da destinare a certe specie di opere e alla determinazione dei corrispondenti vincoli preordinati all'esproprio. La mancata previsione, per i soggetti interessati alla pianificazione del territorio comunale, di adeguate forme di partecipazione alla formazione del programma di fabbricazione - diversamente da quanto e` legislativamente previsto per il piano regolatore generale, alla formazione del quale puo` concorrere l'apporto collaborativo dei privati cui e` consentito di presentare le proprie cosservazioni - non implica di per se` sola una illegittima disparita` di trattamento nonche` un'impari garanzia della proprieta` fondiaria, perche` il principio del giusto procedimento in forza del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le loro ragioni nel corso della procedura formativa dell'atto, prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti, non cpuo` considerarsi costituzionalizzato; in particolare il legislatore statale - che piu` volte ha derogato al cennato principio - non e` (a differenza del legislatore regionale) vincolato al rispetto dei principi generali dell'ordinamento quando questi non si identifichino con norme o principi della Costituzione. Pur convenendosi sulla opportunita` di una revisione della attuale disciplina degli strumenti urbanistici, caratterizzata da frammentarieta` e disorganicita`, anche con riferimento alle competenze regionali nella materia e alla correlativa necessita` di una legge cornice, le molteplici esigenze riformatrici non si convertono nei denunciati vizi di legittimita` costituzionale, (non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli articoli 34 della l. 17 agosto 1942 n. 1150, 8, 12 e 17 della l. 6 agosto 1967 n. 765, 1 della l. 30 novembre 1973 n. 756 in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost.). - cfr.: Sent. n. 13/1962
Massima n. 9550
La norma regionale, che attribuisce ai vincoli di aree per attrezzature pubbliche e collettive o che comunque comportino l'inedificabilita` di aree determinate - previsti da programmi di fabbricazione approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale di cui fa parte la norma impugnata - la stessa efficacia temporale di quelli posti dagli strumenti urbanistici sulla base della legislazione statale preesistente, si pone in contrasto con il principio generale della irretroattivita` delle leggi regionali che si configura quale limite per le competenze legislative regionali, non potendo gli effetti gia` prodotti dalle leggi dello Stato venir paralizzati o alterati, con riferimento al passato, da parte di leggi regionali successive senza che ne risulti violato il principio frondamentale dell'unita` dell'ordinamento giuridico. La norma regionale che si propone di interpretare norme interessanti la disciplina di principio della materia urbanistica, come quelle relative alla funzione e ai contenuti dello strumento urbanistico allora obbligatorio per la generalita` dei Comuni italiani (programma di fabbricazione), eccede i limiti della competenza legislativa regionale. (Illegittimita` costituzionale dell'art. 48 della legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975 n. 51). - cfr.: sentt. nn. 44/57, 123/57.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale di "ogni altra norma di legge dello Stato parificante il contenuto del programma di fabbricazione e del piano regolatore generale", dell'art. 1 primo comma della legge della Regione Toscana 24 febbraio 1975, n. 16, degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 1974, n. 59, dell'art. 14 ultimo comma della legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51, rispettivamente sollevate - in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione - dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, dal Pretore di Bassano del Grappa e dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, 8, 12 e 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, 1 della legge 30 novembre 1973, n. 756, 1 secondo comma della legge della Regione Toscana 24 febbraio 1975, n. 16, sollevate dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 della legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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