Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1978

Corte cost., sent. 20 marzo 1978, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1978
Data di deposito
20 marzo 1978
Data di decisione
9 marzo 1978
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:21

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana del 7 luglio 1977
  • art. 4, legge della Regione siciliana del 7 luglio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 9587

In materia di retribuzione del pubblico impiego non esiste un principio generale dell'ordinamento dello Stato o una norma fondamentale delle riforme economico-sociali dai quali possa trarsi un limite alla potesta` legislativa delle regioni a statuto speciale (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge regionale della Sicilia riapprovata il 7 luglio 1977 che attribuisce ai dipendenti regionali, sotto alcuni aspetti, un trattamento economico superiore a quello dei dipendenti statali).

Massima n. 9588

Non viola il principio di eguaglianza una norma che, per riequilibrare situazioni analoghe trattate diversamente a causa del succedersi di alcune leggi non coordinate tra di loro, concede un beneficio ad una categoria di impiegati regionali (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge della Regione siciliana approvata il 7 luglio 1977, che riconosce un migliore trattamento ai dipendenti che abbiano conseguito una promozione anteriormente al 1 gennaio 1976, cosi` consentendo, con efficacia retroattiva, la integrale utilizzazione del servizio gia` prestato).

Massima n. 9589

E' priva di ragionevolezza, e pertanto ne va dichiarata la illegittimita` costituzionale, la disposizione dell'art. 4 della legge della Regione siciliana approvata il 7 luglio 1977 che riconosce il servizio prestato a qualsiasi titolo presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale ma non il servizio prestato presso amministrazioni statali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana in data 7 luglio 1977, recante "Norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale";

dichiara non fondate le questioni di costituzionalità sollevate contro le altre disposizioni della stessa legge con il ricorso indicato in epigrafe per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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