Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1978
Corte cost., sent. 20 marzo 1978, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1978
- Data di deposito
- 20 marzo 1978
- Data di decisione
- 9 marzo 1978
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:21
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 7 luglio 1977
- art. 4, legge della Regione siciliana del 7 luglio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 9587
In materia di retribuzione del pubblico impiego non esiste un principio generale dell'ordinamento dello Stato o una norma fondamentale delle riforme economico-sociali dai quali possa trarsi un limite alla potesta` legislativa delle regioni a statuto speciale (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge regionale della Sicilia riapprovata il 7 luglio 1977 che attribuisce ai dipendenti regionali, sotto alcuni aspetti, un trattamento economico superiore a quello dei dipendenti statali).
Massima n. 9588
Non viola il principio di eguaglianza una norma che, per riequilibrare situazioni analoghe trattate diversamente a causa del succedersi di alcune leggi non coordinate tra di loro, concede un beneficio ad una categoria di impiegati regionali (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge della Regione siciliana approvata il 7 luglio 1977, che riconosce un migliore trattamento ai dipendenti che abbiano conseguito una promozione anteriormente al 1 gennaio 1976, cosi` consentendo, con efficacia retroattiva, la integrale utilizzazione del servizio gia` prestato).
Massima n. 9589
E' priva di ragionevolezza, e pertanto ne va dichiarata la illegittimita` costituzionale, la disposizione dell'art. 4 della legge della Regione siciliana approvata il 7 luglio 1977 che riconosce il servizio prestato a qualsiasi titolo presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale ma non il servizio prestato presso amministrazioni statali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana in data 7 luglio 1977, recante "Norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale";
dichiara non fondate le questioni di costituzionalità sollevate contro le altre disposizioni della stessa legge con il ricorso indicato in epigrafe per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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