Corte costituzionale
Sentenza n. 91/1977
Corte cost., sent. 30 maggio 1977, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/1977
- Data di deposito
- 30 maggio 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970
- art. 44, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970
- art. 46, comma 3, seconda p., decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970
- art. 27, lett.c, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 8859
L'art. 27, lett. c) della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici) conferisce delega al Governo ad emanare norme afferenti alla disciplina dei ricorsi, in relazione al decentramento previsto al punto b dello stesso articolo. E poiche' in tale disciplina deve ritenersi compresa anche la determinazione dei soggetti legittimati alla proposizione dei ricorsi, non puo' ritenersi viziato da eccesso di delega l'art. 44, sesto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (in base alla legge suddetta emanato) il quale attribuisce al direttore provinciale dell'INPS, chiamato a far parte dei comitati provinciali che decidono sui ricorsi degli interessati, il diritto di proporre ricorso in seconda istanza, a condizione che, in occasione della decisione lamentata, abbia dichiarato e motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale. Tale potesta' di ricorso - intesa com'e' a consentire la possibilita' di correggere non soltanto gli errori a danno dei singoli assicurati, ma anche quelli che possono commettersi a danno dell'Istituto e quindi della generalita' degli stessi assicurati - e'd'altronde riconosciuta al direttore dell'INPS al fine di realizzare quella particolare forma di collaborazione amministrativa, per cui l'organo di un ente puo' impugnare l'atto di un altro organo dello stesso ente, ammessa dalla legge anche in altri casi. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'indicato art. 44, sesto comma, d.P.R. n. 639 del 1970, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione. E di conseguenza anche infondata e' l'altra questione, formulata in subordine all'accoglimento della prima, nei confronti dello stesso art. 44, settimo comma, e dell'art. 46, seconda parte, terzo comma, del decreto medesimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, sesto e settimo comma, 46, seconda parte, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Urbino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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