Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1977
Corte cost., sent. 30 marzo 1977, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1977
- Data di deposito
- 30 marzo 1977
- Data di decisione
- 24 marzo 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- art. 5, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 8773
La normativa secondo la quale i procuratori legali possono esercitare la professione esclusivamente nell'ambito del distretto della Corte d'appello in cui e' compreso il tribunale, al quale sono assegnati, non incide sul diritto di difesa - la cui garanzia costituzionale non comprende la facolta' della parte di scegliere senza limitazioni, ovunque ed insindacabilmente, il difensore - poiche' prevede la possibilita' del ricorso ai procuratori del distretto piu' idonei a svolgere con tempestivita' ed immediatezza l'attivita' processuale, avendo l'obbligo di risiedere nel capoluogo del circondario, nonche' a tutti indistintamente gli avvocati esercenti. La garanzia del diritto al lavoro, d'altro canto, consente al legislatore di regolarne l'esercizio nell'interesse generale e, per quanto attiene l'art. 41 Cost., che tutela la liberta' di iniziativa economica, detta disposizione ben difficilmente si presta ad essere adottata come parametro della legittimita' costituzionale di norme disciplinanti l'attivita' di professionisti intellettuali, che nell'ordinamento vigente e' tuttora differenziata da quelle imprenditoriali. Ne' puo' ravvisarsi alcun contrasto con il principio di eguaglianza, per la differente disciplina dettata per la competenza territoriale degli avvocati e dei procuratori, date le diversita' attualmente esistenti tra le due professioni. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti degli artt. 5 e 6 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in legge 22 gennaio 1934, n. 36, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, 4, comma primo, e 41 della Costituzione. Cfr.: sentt. nn. 54 del 1966, 83 del 1974 e 17 del 1976.
Massima n. 8774
La garanzia costituzionale del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio (art. 24, comma secondo, Cost.) non ricomprende anche la facolta' di scegliere, senza alcuna limitazione, il proprio difensore, ben potendo essere poste delle restrizioni a tutela non solo della funzionalita', dell'organizzazione giudiziaria ma anche di altri interessi meritevoli di protezione. Ed i limiti territoriali alla competenza dei procuratori legali assicurano una piu' razionale disciplina dell'esercizio del diritto di difesa, per cui non possono ritenersi costituzionalmente illegittimi. Cfr.: sent. n. 54 del 1966.
Massima n. 8775
Va ribadito che la garanzia costituzionale del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) non deve essere intesa nel senso che non sia consentito al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio nell'interesse generale. Cfr.: sent. n. 83 del 1974.
Massima n. 8776
La disposizione dell'art. 41 Cost., che garantisce la liberta' di iniziativa economica, si riferisce solo alle attivita' imprenditoriali per cui ben difficilmente si presta ad essere adottata come parametro della legittimita' costituzionale di norme disciplinanti l'attivita' dei professionisti intellettuali, che nell'ordinamento vigente resta differenziata da ogni altro tipo di lavoro autonomo (anche quando e' organizzata in forma di impresa), ed e' stato sempre oggetto di speciale disciplina a tutela delle esigenze di carattere generale circa il corretto e regolare svolgimento delle varie professioni. Cfr.: sent. n. 17 del 1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 (ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, 4 e 41 Cost., dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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