Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1977

Corte cost., sent. 30 marzo 1977, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/1977
Data di deposito
30 marzo 1977
Data di decisione
24 marzo 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:54

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • art. 5, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
  • legge n. 36 del 22 gennaio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 8773

La normativa secondo la quale i procuratori legali possono esercitare la professione esclusivamente nell'ambito del distretto della Corte d'appello in cui e' compreso il tribunale, al quale sono assegnati, non incide sul diritto di difesa - la cui garanzia costituzionale non comprende la facolta' della parte di scegliere senza limitazioni, ovunque ed insindacabilmente, il difensore - poiche' prevede la possibilita' del ricorso ai procuratori del distretto piu' idonei a svolgere con tempestivita' ed immediatezza l'attivita' processuale, avendo l'obbligo di risiedere nel capoluogo del circondario, nonche' a tutti indistintamente gli avvocati esercenti. La garanzia del diritto al lavoro, d'altro canto, consente al legislatore di regolarne l'esercizio nell'interesse generale e, per quanto attiene l'art. 41 Cost., che tutela la liberta' di iniziativa economica, detta disposizione ben difficilmente si presta ad essere adottata come parametro della legittimita' costituzionale di norme disciplinanti l'attivita' di professionisti intellettuali, che nell'ordinamento vigente e' tuttora differenziata da quelle imprenditoriali. Ne' puo' ravvisarsi alcun contrasto con il principio di eguaglianza, per la differente disciplina dettata per la competenza territoriale degli avvocati e dei procuratori, date le diversita' attualmente esistenti tra le due professioni. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti degli artt. 5 e 6 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in legge 22 gennaio 1934, n. 36, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, 4, comma primo, e 41 della Costituzione. Cfr.: sentt. nn. 54 del 1966, 83 del 1974 e 17 del 1976.

Massima n. 8774

La garanzia costituzionale del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio (art. 24, comma secondo, Cost.) non ricomprende anche la facolta' di scegliere, senza alcuna limitazione, il proprio difensore, ben potendo essere poste delle restrizioni a tutela non solo della funzionalita', dell'organizzazione giudiziaria ma anche di altri interessi meritevoli di protezione. Ed i limiti territoriali alla competenza dei procuratori legali assicurano una piu' razionale disciplina dell'esercizio del diritto di difesa, per cui non possono ritenersi costituzionalmente illegittimi. Cfr.: sent. n. 54 del 1966.

Massima n. 8775

Va ribadito che la garanzia costituzionale del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) non deve essere intesa nel senso che non sia consentito al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio nell'interesse generale. Cfr.: sent. n. 83 del 1974.

Massima n. 8776

La disposizione dell'art. 41 Cost., che garantisce la liberta' di iniziativa economica, si riferisce solo alle attivita' imprenditoriali per cui ben difficilmente si presta ad essere adottata come parametro della legittimita' costituzionale di norme disciplinanti l'attivita' dei professionisti intellettuali, che nell'ordinamento vigente resta differenziata da ogni altro tipo di lavoro autonomo (anche quando e' organizzata in forma di impresa), ed e' stato sempre oggetto di speciale disciplina a tutela delle esigenze di carattere generale circa il corretto e regolare svolgimento delle varie professioni. Cfr.: sent. n. 17 del 1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 (ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, 4 e 41 Cost., dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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