Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1977
Corte cost., sent. 20 gennaio 1977, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1977
- Data di deposito
- 20 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 57, codice penale
- art. 9, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 1, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 21, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 13, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 8, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 595, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 8742
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' ammissibile solo la costituzione delle parti del procedimento a quo, non anche di chi ad esso risulti estraneo.
Massima n. 8743
Posto che le due vie che (secondo il giudice a quo) si aprirebbero alla Corte per eliminare la disparita' di trattamento che si assume ingiustificata fra diffamazione a mezzo stampa (sottoposta alla legge n. 47 del 1948) e diffamazione a mezzo di diffusione radiotelevisiva (sottoposta al regime comune) sono entrambe non percorribili - in quanto, mentre la prima alternativa, di ricondurre cioe' i reati a mezzo stampa alla disciplina comune, incontra l'ostacolo dell'irrilevanza avendo per oggetto il giudizio penale in corso degli atti commessi con mezzi diversi dalla stampa; la seconda alternativa, di estendere mediante una sentenza additiva la disciplina dei reati a mezzo stampa al telegiornale (ed al giornale radio), si rifletterebbe invece su una scelta politica riservata al legislatore dall'art. 25 Cost., implicando la sottrazione di alcune fattispecie penali alla disciplina comune, per ricondurle ad una disciplina speciale (comportando aggravamento di pena) - si appalesa inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57 e 595 cod. pen. e degli artt. 1, 8, 9, 12, 13 e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata, sotto questo profilo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 8744
La Corte costituzionale non puo' sostituirsi al legislatore nel colmare le lacune eventualmente esistenti nella legge penale, ne' tanto meno puo' estendere norme legislative previste per un'attivita' determinata ad altra attivita' obbiettivamente diversa; puo' solo formulare l'auspicio che il legislatore provveda sollecitamente nella sua discrezionalita' alle integrazioni che gli vengono di volta in volta segnalate.
Massima n. 8745
E' certo che nella materia penale la Corte costituzionale - anche a voler ritenere che le sia consentito eliminare dall'ordinamento norme penali di favore allo scopo di restaurare il vigore generale delle norme incriminatrici derogate (restando di competenza dei giudici di merito valutare poi l'efficacia di una simile pronunzia nei giudizi penali in corso) - non puo' assolutamente sottrarre alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurle in una disciplina speciale che si ritiene possa piu' congruamente tutelare gli interessi coinvolti, e tanto meno quando cio' comporti un aggravamento di pena, essendo una tale scelta - di natura eminentemente politica - riservata al solo legislatore dall'art. 25 della Costituzione, per cui resta esclusa ogni possibilita' di intervento attraverso sentenze cosiddette additive.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 595 del codice penale e degli artt. 1, 8, 9, 12, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), promossa con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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