Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1977
Corte cost., sent. 4 gennaio 1977, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1977
- Data di deposito
- 4 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
Massime
Massima n. 8665
Non contrasta con gli artt. 70, 76 e 77 Cost. l'art. 20 T.U. comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934, n. 383) poiche' le ordinanze prefettizie, anche se e quando (eventualmente) normative, non sono certamente ricomprese tra le fonti del nostro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo; ne', tanto meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il sol fatto di essere eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga alla legge.
Massima n. 8666
Non essendosi dal legislatore provveduto ad emanare le leggi regolatrici previste dall'art. 40 Cost., i limiti "coessenziali" al diritto di sciopero (non meno che a qualsiasi altro: sent. n. 123 del 1962 cit.) vanno frattanto desunti dalla legislazione vigente, se ed in quanto compatibili, beninteso, con i principi del mutato ordinamento costituzionale, ed in particolare con la garanzia direttamente apprestata dallo stesso art. 40: giacche', se cosi' non fosse, si perverrebbe all'"assurdo di un diritto suscettibile di svolgersi nel tempo indeterminato all'infuori di ogni limite" (sent. n. 31 del 1969).
Massima n. 8667
I particolari limiti che all'esercizio del diritto di sciopero possono derivare dall'applicazione dell'art. 20 del t.u. comunale e provinciale del 1934 trovano il loro fondamento nell'art. 32 Cost., a norma del quale "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'", poiche' tra i motivi legittimanti il Prefetto a provvedere con ordinanze contingibili e urgenti vi sono espressamente menzionati quelli "di sanita'".
Massima n. 8668
I motivi "di sicurezza" hanno riferimento alla integrita' fisica ed incolumita' delle persone e costituiscono percio' concetto diverso da quello di "ordine pubblico" (distintamente richiamato, infatti, nell'art. 2 del t.u. di p.s.): non potendosi dubitare che l'interesse alla tutela di quei beni rientri nel nucleo essenziale degli interessi generali, preminenti su ogni altro, sottostanti all'intera Costituzione e da questa percio' recepiti e garantiti (anche espressamente, attraverso l'ampia formulazione dell'art. 2 relativo ai "diritti inviolabili dell'uomo"), non contrasta con l'art. 40 Cost. la limitazione del diritto di sciopero derivante da tali motivi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, testo unico della legge comunale e provinciale, sollevata, in riferimento agli artt. 40, 70, 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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