Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1977

Corte cost., sent. 18 gennaio 1977, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1977
Data di deposito
18 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, lett.b, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 273 del 1° aprile 1947
  • art. 1, lett.a, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 273 del 1° aprile 1947

Parametri

Massime

Massima n. 8716

Mentre l'ipotesi sub lett. b) dell'art. 1 d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari), riguardante la trasformazione agraria del fondo ad opera del concedente, evidenzia un'esigenza di contemperamento fra gli opposti interessi in giuoco del proprietario e del coltivatore, riconducibile ad un piu' generale paradigma di conflitto capitale-lavoro (e in tale quadro ha operato la Corte con la sent. n. 107 del 1974, ripristinando, da un lato, il diritto del proprietario a rientrare in possesso del fondo onde eseguirvi le programmate opere di trasformazione ed introducendo, dall'altro, il diritto dell'ex coltivatore ad un equo indennizzo), nella situazione contemplata nella lett. a) del medesimo art. 1, invece, l'eccezione alla proroga del contratto si giustifica, non in funzione di un investimento di capitali sul fondo, ma di un ritorno alla terra dello stesso proprietario, anch'esso diretto coltivatore, per cui un'eventuale previsione di indennizzo, lungi dall'assolvere ad una funzione di riequilibrio, realizzerebbe un risultato opposto, in quanto, nella tutela del coltivatore affittuario, non terrebbe conto dell'interesse - pure "di lavoro" - del proprietario concedente. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 44 e 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui al citato art. 1, lett. a), d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, per la parte in cui non prevede indennizzo alcuno in favore dell'affittuario nei cui confronti sia pronunciata cessazione del rapporto agrario avendo il concedente, coltivatore diretto, dichiarato di voler coltivare direttamente il fondo.

Massima n. 8717

Nella situazione prevista dalla disposizione dell'art. 1, lett. a), d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari) - la quale stabilisce che la proroga (dei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione con lavoratori manuali) "non e' ammessa se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, e la capacita' lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata" - vengono in contrapposizione interessi non gia' tra loro diversi, sibbene omogenei, per la loro comune attinenza all'esplicazione di un'attivita' lavorativa sul fondo, e quindi non si verifica un conflitto capitale-lavoro come nel caso di cui alla lettera b) dello stesso art. 1 (trasformazione agraria del fondo ad opera del concedente), per cui si giustifica la mancata previsione (anche) in tale ipotesi di un indennizzo in favore del coltivatore affittuario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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