Corte costituzionale
Sentenza n. 162/1977
Corte cost., sent. 29 dicembre 1977, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/1977
- Data di deposito
- 29 dicembre 1977
- Data di decisione
- 22 dicembre 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 429, comma 3, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 8991
E' pur vero che le pensioni, al pari dei crediti da lavoro, hanno funzione di sostetamento e quindi il ritardo, nella loro liquidazione e corresponsione, costituisce un danno ed un disagio per il creditore e la sua famiglia, ma cio' nonostante sussistono tra le une e gli altri diversita' tali che escludono possa aversi parificazione quanto al diritto alla rivalutazione, atteso che: a) il credito da pensione, pur potendo avere quale suo antecedente un rapporto di lavoro dipendente, ha, rispetto all'Istituto erogante, caratteristica autonoma di natura pubblicistica; b) la mancata tempestiva liquidazione delle pensioni (cui ha posto rimedio la legge 16 aprile 1974, n. 114, autorizzando l'INPS a corrispondere un trattamento pensionistico a titolo di anticipazione) non e' certo ascrivibile al proposito degli Istituti debitori di lucrare sulla probabile svalutazione monetaria; c) la sanzione della rivalutazione non avrebbe alcun effetto dissuasivo in ordine al ritardo nel pagamento in quanto questo in un certo senso non e' volontario, ma dipende sostanzialmente dalla procedura di liquidazione e da complicazioni burocratiche. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), nella parte in cui limita la rivalutazione monetaria ai crediti di lavoro (indennita' di fine rapporto inclusa) e non la estende ai crediti per prestazioni previdenziali pensionistiche,ed in particolare ai crediti di pensione di invalidita' a carico della assicurazione generale obbligatoria di I.V.S. gestita dall'INPS. Cfr.: sentt. nn. 13 e 43 del 1977.
Massima n. 8992
Il precetto di cui al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione - che riguarda il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria - va interpretato, secondo la giurisprudenza della corte, come principio da seguirsi da parte del legislatore, la cui osservanza sul piano costituzionale deve essere valutata in rapporto alle diverse situazioni, ai mezzi disponibili e nell'ambito del generale contesto sociale. Ne consegue che il problema posto da tale norma va tenuto distinto da quello, minore e diverso, del risarcimento sotto forma di rivalutazione monetaria del danno derivante dalla non immediata corresponsione delle pensioni, di cui, peraltro, il legislatore si e' fatto carico per limitarlo, prevedendo ( con la legge 16 aprile 1974, n. 114) rapide anticipazioni sulle prestazioni pensionistiche spettanti. Pertanto, non e' fondata - in riferimento a detto parametro - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), nella parte in cui limita la rivalutazione monetaria ai crediti di lavoro (indennita' di fine rapporto inclusa) e non la estende ai crediti per prestazioni previdenziali pensionistiche, ed in particolare ai crediti di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di I.V.S. gestita dall'INPS. Cfr.: sentt. nn. 13 e 43 del 1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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