Corte costituzionale
Sentenza n. 16/1977
Corte cost., sent. 14 gennaio 1977, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/1977
- Data di deposito
- 14 gennaio 1977
- Data di decisione
- 4 gennaio 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 431, codice di procedura civile
- art. 2122, codice civile
- art. 423, comma 2, codice di procedura civile
- art. 2122, comma 1, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 8694
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., trattandosi di norma che non attiene al pagamento di somme a titolo provvisorio, disposto con ordinanza in ogni stato del processo su istanza del lavoratore, bensi' disciplina la provvisoria eseguibilita' della sentenza di primo grado e, pertanto, non ha rilevanza nel giudizio a quo (pendente dinanzi al pretore e relativo ad una controversia avente ad oggetto la richiesta, ai sensi dell'art. 2122 del codice civile, delle indennita' di fine rapporto da parte del coniuge e dei figli di un lavoratore deceduto).
Massima n. 8695
Va corretta, nel senso dell'applicabilita' della disposizione anche ai superstiti indicati nel primo comma dell'art. 2122 del codice civile, l'interpretazione restrittiva dell'art. 423, comma secondo, del codice di procedura civile (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, (sul nuovo rito del lavoro) - secondo cui il pagamento di somme a titolo provvisorio puo' essere disposto dal giudice, con ordinanza, in ogni stato del giudizio, solo "su istanza del lavoratore" - perche' fondata sulla formulazione letterale della norma e non sulla ratio della stessa, cui invece deve essere data prevalenza, e che risponde all'esigenza di sollecito soddisfacimento di bisogni primari non solo del lavoratore ma anche dei componenti il nucleo familiare (in senso lato) del lavoratore deceduto, nei cui confronti la corresponsione delle indennita', in particolare di fine rapporto, tende a consentire di affrontare le difficolta' immediatamente connesse al venir meno, per morte, di chi, comunque, provvedeva al loro sostentamento. Pertanto, non e' fondata - perche' basata su una interpretazione inesatta della norma denunziata - la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 423 cit., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. n. 8 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza del pretore di Avellino in epigrafe indicata;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, citata, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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