Corte costituzionale
Sentenza n. 153/1977
Corte cost., sent. 22 dicembre 1977, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/1977
- Data di deposito
- 22 dicembre 1977
- Data di decisione
- 19 dicembre 1977
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 6, legge n. 814 del 10 dicembre 1973
- art. 3, comma 2, legge n. 814 del 10 dicembre 1973
- art. 3, comma 11, legge n. 814 del 10 dicembre 1973
- art. 1, legge n. 814 del 10 dicembre 1973
- art. 3, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
- art. 4, comma 3, legge n. 814 del 10 dicembre 1973
- art. 4, comma 2, legge n. 814 del 10 dicembre 1973
- art. 3, comma 3, lett.b, legge n. 814 del 10 dicembre 1973
- art. 4, legge n. 814 del 10 dicembre 1973
- art. 2, comma 1, legge n. 814 del 10 dicembre 1973
- art. 13, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
- art. 10, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
- art. 14, comma 1, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
- art. 4, comma 4, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
- art. 11, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
- art. 14, comma 2, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
- art. 12, comma 1, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
- art. 4, comma 3, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
- art. 15, comma 6, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
- art. 15, comma 1, legge n. 11 del 11 febbraio 1971
Parametri
Massime
Massima n. 8966
Il sistema di determinazione e aggiornamento dei canoni, quale risulta fondamentalmente dalle disposizioni degli artt. 3, secondo comma, e 1, quarto e quinto comma, della legge n. 814 del 1973, e' illegittimo, con riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44, primo comma, Cost.. Occorre infatti ricordare, al riguardo, che i redditi imponibili dominicali risultanti dal catasto terreni in seguito alla revisione generale degli estimi disposta dal r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, furono stabiliti sulla base della media dei prezzi correnti dei prodotti e dei mezzi di produzione nel triennio 1937-1939; e che, d'altra parte, il nuovo catasto, formato a norma del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1572, e' oggi in larga misura inidoneo a rispecchiare l'effettiva realta' dei fondi rustici sia per quanto concerne le qualita' di coltura e le classi di produttivita', sia per la consistenza dei fabbricati, impianti ed investimenti fissi, non valutati in catasto. Percio' anche prescindendo dai casi marginali di grave sperequazione dei canoni, si deve riconoscere che la misura dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, stabilita tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, e' assolutamente inidonea a consentire alle commissioni tecniche provinciali la formazione di tabelle che conducano alla determinazione di canoni equi, tali da assicurare, accanto alla giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dai proprietari. Infatti la legge riconosce e garantisce la proprieta' privata, e in particolare aiuta la piccola e media proprieta' terriera, alla quale puo' bensi' imporre obblighi e vincoli, ma per il duplice fine del razionale sfruttamento del suolo e del conseguimento di equi rapporti sociali, senza incidere eccessivamente sulla sostanza del diritto di proprieta', a beneficio di altri soggetti privati, pur meritevoli di speciale tutela. Alla declaratoria di illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, consegue per gli stessi motivi quella del sesto ed undicesimo comma della stessa norma.
Massima n. 8967
In correlazione con l'illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, nella parte in cui stabilisce tra un minimo di 24 e massimo di 55 volte i coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, occorre considerare le disposizioni dell'art. 1 della stessa legge, dirette a consentire l'applicazione, sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base delle tabelle formate ogni quattro anni dalle commissioni tecniche provinciali, di coefficienti (percentuali) di adeguamento in aumento o in diminuzione. Gli inconvenienti in sede applicativa dovranno essere eliminati con un migliore coordinamento delle disposizioni sotto il profilo tecnico-normativo, e con l'avvio d'un regolare ciclo di adempimento delle diverse operazioni amministrative. Essi non sono tuttavia tali, a giudizio di questa Corte, da comportare allo stato una declaratoria di illegittimita' dell'art. 1, ed appaiono, nel complesso, idonee, se puntualmente e tempestivamente applicate in conformita' alla ratio che ne ha dettato l'introduzione, ad assicurare il periodico adeguamento del valore monetario dei canoni, in rapporto alle variazioni del valore della lira.
Massima n. 8968
Sono illegittime le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 4, che regolano il conguaglio dei canoni gia' corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, e di quelli ancora dovuti per l'annata agraria precedente (1970-1971), nella misura prevista dalla nuova legge e, rispettivamente, di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori. Queste norme di diritto transitorio sono necessariamente travolte dalla accertata illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, per le stesse ragioni gia' indicate e in riferimento ai medesimi parametri costituzionali.
Massima n. 8969
Quanto al terzo comma dell'art. 4 e' palese il contrasto con l'art. 136 Cost., essendo stata confermata una misura dei canoni gia' riconosciuta incostituzionale dalla sentenza n. 155 del 1972 di questa Corte.
Massima n. 8970
L'omessa imposizione d'uno speciale obbligo di pagare interessi non integra violazione dell'art. 42, e gli effetti delle decisioni di questa Corte rispetto ai rapporti obbligatori pendenti (anche in relazione a quanto disposto dalle leggi 8 agosto 1972, n. 462, 23 dicembre 1972, n. 844 e 9 agosto 1973, n. 508), sono regolati dalla legge comune.
Massima n. 8971
La questione di legittimita' dell'art. 3, terzo comma, lett. b, non puo' ritenersi fondata, perche' in linea generale, i coefficienti aggiuntivi previsti dalle lett. a e b di detto comma non possono essere ritenuti assolutamente incongrui o irrisori, se applicati ad integrazione di canoni-base stabiliti in misura rispondente ad equita'. L'art. 3, quarto comma, per cui nella determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto e' previsto un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti, non confligge con gli artt. 3, 41, 42 e 44 Cost. Infatti il coefficiente di maggiorazione, eliminata la inadeguatezza del canone-base, non puo' ritenersi assolutamente inidoneo a differenziare la posizione dell'affittuario impreditore rispetto a quella del coltivatore diretto.
Massima n. 8972
La disposizione dell'art. 2, primo comma, nella parte in cui non prevede per la composizione delle commissioni tecniche provinciali, una rappresentanza paritetica dei proprietari che affittano fondi rustici a coltivatori diretti, rispetto a quella di questi ultimi, confligge con gli artt. 3 e 44 Cost., per difetto di ragionevolezza, lesivo del principio della equita' dei rapporti sociali.
Massima n. 8973
Con le norme del tit. II, "sui poteri dell'affittuario e sulla esecuzione dei miglioramenti", la legge n. 11 del 1971 ha chiaramente inteso attribuire anche agli affittuari di fondi rustici il potere di promuovere ed eseguire miglioramenti, assumendo l'iniziativa nel caso di inerzia o impossibilita' dei proprietari. Questo fine della riforma legislativa e' pienamente legittimo. E', d'altra parte, fuori discussione la pienezza dei poteri che, in materia di miglioramenti, competono ai proprietari, anche per i terreni concessi ad altri in conduzione, salvo il rispetto delle iniziative e responsabilita' di gestione dell'impresa agricola. Va pertanto riconosciuta la legittimita' degli artt. 10 e 11, tanto piu' che il parere vincolante dell'Ispettorato agrario provinciale sui progetti tecnici di massima delle opere di miglioramento e' atto di controllo tecnico, soggetto al normale sindacato di legittimita' degli atti amministrativi, in regime di contraddittorio tra le parti interessate; e d'altra parte l'art. 13 non riserva ai soli affittuari, bensi' estende ad essi le provvidenze accordate dalle leggi statali o regionali ai proprietari, ammettendone la concessione direttamente agli affittuari che eseguano i miglioramenti. Ed egualmente e' legittimo l'art. 14, primo comma, che non consente all'affittuario coltivatore diretto altro beneficio che quello di una semplificazione del procedimento per i miglioramenti di cui assuma l'iniziativa, senza che cio' integri una disparita' di trattamento lesiva del principio di eguaglianza, data la posizione di privilegio, differenziata rispetto a quella degli altri imprenditori agricoli, che la legislazione vigente accorda, sotto molteplici aspetti, ai coltivatori diretti, posizione che puo' giustificare un diverso regime quanto all'esecuzione dei miglioramenti.
Massima n. 8974
Fondata e' la questione di costituzionalita' rispetto al secondo comma dell'art. 14 che attribuisce all'affittuario coltivatore diretto la facolta' di esecuzione dei miglioramenti che sia in grado di compiere col lavoro proprio e della famiglia, "senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'art. 11", ossia senza nemmeno darne comunicazione al proprietario del fondo. Il contrasto con l'art. 3 in relazione agli artt. 41 e 42 Cost., si evidenzia per l'irrazionale disparita' di trattamento che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio o invito domino, sacrifica oltre ogni giusta misura i diritti del proprietario concedente.
Massima n. 8975
L'art. 12 della legge n. 11 del 1971 dispone che qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli artt. 11 e 14, il contratto di affitto e' prorogato, alla scadenza, per un periodo non inferiore ad anni dodici, e puo' altresi' essere ceduto dall'affittuario ad uno o piu' componenti della proprio famiglia, anche senza il consenso del locatore; e d'altra parte preclude al proprietario sia la possibilita' di vendere il fondo, con effetto risolutivo del rapporto, anche per la formazione della proprieta' coltivatrice, sia di riacquistare la disponibilita' del fondo per condurlo personalmente, quando abbia la qualifica di coltivatore diretto. La norma e' illegittima per irrazionale uniformita' di disciplina di situazioni anche profondamente diverse, e per aperta violazione della garanzia offerta dall'art. 42 Cost. al diritto di proprieta', in quanto l'art. 12 fa discendere limitazioni tanto rilevanti ai poteri di godimento e di disposizione dei proprietari concedenti dalla esecuzione di miglioramenti e spese dell'affittuario, senza alcuna specificazione circa la loro importanza qualitativa e quantitativa, in rapporto alla estensione del fondo, agli ordinamenti colturali, alle esigenze d'una razionale coltivazione, all'effettivo incremento della produttivita' dei terreni. La norma e' quindi illegittima nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione alle sole opere di miglioramento che determinino un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttivita'.
Massima n. 8976
Gli artt. 15 e 4 della legge n. 11 del 1971 disciplinano le conseguenze dell'esecuzione dei miglioramenti con disposizioni che fanno alle due parti un trattamento nettamente differenziato. Il locatore che abbia eseguito i miglioramenti puo' richiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo (art. 15, primo comma), e, qualora le migliorie non giustifichino una modifica della qualita' e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purche' questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo stabilito dalla legge (art. 4, terzo comma). L'affittuario che abbia eseguito i miglioramenti ha invece diritto ad una indennita' corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo, sussistente alla fine dell'affitto o alla data di anticipata risoluzione del rapporto (art. 15, secondo comma), e le migliorie da lui apportate non danno luogo a revisione del canone fin quando non sia stata corrisposta l'indennita' (art. 4, quarto comma). E' palese il vizio di illegittimita' delle disposizioni dell'art. 4, terzo comma, e dell'art. 15, primo comma, che, quando il canone gia' corrisponda o sia prossimo al limite massimo di legge fissato dall'art. 3, secondo comma, con le maggiorazioni per coefficienti aggiuntivi previste dallo stesso art. 3, terzo e quarto comma, non consentono una adeguata revisione del canone a favore del proprietario miglioratore. Sono queste disposizioni che, specie a fronte di quelle dettate a favore dell'affittuario miglioratore, introducono una profonda e immotivata sperequazione tra le parti, lesiva non solo del principio di eguaglianza, ma anche dei poteri di iniziativa, di godimento, di disposizione dei proprietari e, sotto questo profilo rendono solo apparente la pari facolta' di eseguire miglioramenti, togliendo ai proprietari ogni interesse a nuovi investimenti nelle loro terre, disincentivando e mortificando la proprieta' proprio nella sua funzione sociale e produttiva, sancita dagli artt. 42 e 44 della Costituzione. Peraltro, con la dichiarazione di illegittimita' degli artt. 4, terzo comma, e 15, primo comma, viene meno, e va percio' dichiarata non fondata, la questione sollevata nei confronti del sesto comma dello stesso art. 15, che alla prima delle due norme suddette attribuisce efficacia retroattiva.
Massima n. 8977
Non fondata e' la questione relativa all'art. 4, quarto comma, considerato che quando l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti, non v'e' ragione perche' debba farsi luogo a revisione del canone a favore del proprietario. L'affittuario miglioratore beneficera' del frutto dei miglioramenti, senza danno per il proprietario che, non avendo effettuato nuovi investimenti, continuera' a percepire lo stesso canone, e alla fine del rapporto sara' tenuto a pagare una indennita' corrispondente al solo aumento di valore del fondo allora sussistente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, e 15, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevedono un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal proprietario;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della stessa legge, nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione alle sole opere di miglioramento che determinino un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttività;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della stessa legge;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, della stessa legge, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto comma, 10, 11 e 15, sesto comma, della stessa legge, sollevate dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione;
2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, nella parte relativa alla composizione delle commissioni tecniche provinciali;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, della stessa legge, nella parte in cui fissa tra 24 e 55, e, con riferimento a un caso particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai tini della determinazione del canone;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, e dell'art. 4, secondo e terzo Comma, della stessa legge;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, terzo comma, lett. b. e quarto comma, della stessa legge, sollevate dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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