Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1977

Corte cost., sent. 14 luglio 1977, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
127/1977
Data di deposito
14 luglio 1977
Data di decisione
4 luglio 1977
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:127

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8934

Malgrado il controllo che il giudice ordinario, attraverso l'exequatur al lodo, l'impugnazione per nullita' e il possibile successivo intervento della Cassazione, esercita in materia, l'attivita' degli arbitri non e' fungibile con quella del giudice togato e risulta pur sempre irriducibile ad essa. E' infatti innegabile che, salvo a considerare la decisione arbitrale come avulsa dall'attivita' che la precede, essa rappresenta il risultato di un procedimento che si svolge al di fuori del regime della sovranita' statuale; cosicche' la teoria del "convogliamento" dell'arbitrato rituale obbligatorio, come di quello volontario, nell'ambito del giudizio ordinario, appare fondata su un equivoco.

Massima n. 8935

Secondo il criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale, la portata di una norma di esso puo' essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o da altre ancora ad esse parificate.

Massima n. 8936

Secondo un'interpretazione che trova chiaro riscontro nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente, ed e' avvalorata dall'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, a seguito del congiunto disposto degli articoli 24, primo comma, Cost. (diritto di azione in giudizio e correlativo esercizio, costituzionalmente garantiti) e 102, primo comma, Cost. (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari, salve le eccezioni di cui all'articolo seguente), il fondamento di qualsiasi arbitrato e' da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perche' solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, Cost.) puo' derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost., cosicche' la "fonte" dell'arbitrato non puo' piu' ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, piu' generalmente, in una volonta' autoritativa. Cio' corrisponde anche alla garanzia costituzionale dell'autonomia dei soggetti (sottolineata con particolare vigore nella sent. n. 2 del 1963 di questa Corte) ed eleva la norma dell'art. 806, primo comma, cod. proc. civ. (sulla facolta' delle parti di far decidere da arbitri le controversie) a principio generale, costituzionalmente garantito, dell'ordinamento. Ne deriva che la legge ordinaria od altri atti autoritativi possono soltanto predisporre arbitrati "senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria", ma non disporli. Sarebbe stato contradditorio del resto richiedere il ricorso al procedimento di revisione costituzionale per l'istituzione di nuove giurisdizioni speciali e consentire nello stesso tempo che con l'istituzione di arbitrati obbligatori ex lege si potessero sottrarre sistematicamente al giudice statuale intere serie di controversie.

Massima n. 8937

Spetta al legislatore, con la previsione di procedure preliminari di carattere amministrativo (sent. n. 62 del 1968), con la istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari (art. 102, secondo comma, Cost.) e con altri modi di intervento non contrastanti con la Costituzione, di ovviare agli eventuali inconvenienti cui si e' inteso di far fronte con l'imposizione di arbitrati ex lege.

Massima n. 8938

Col deferire le controversie in materia di premi per invenzioni elaborate dal dipendente nel corso di un rapporto di lavoro, alla competenza esclusiva del collegio di amichevoli compositori ivi indicato, l'art. 25 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) secondo costante giurisprudenza, non ha istituito una giurisdizione speciale, ma un arbitrato obbligatorio. Lo stesso art. 25, primo comma (rientrando la questione sollevata in proposito in quella piu' ampia della conformita' a Costituzione degli arbitrati obbligatori o necessari), va pertanto dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 102, primo comma, e 24, primo comma Cost., nella parte in cui non riconosce la facolta' dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) nella parte in cui non riconosce la facoltà dell'inventore e del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VT TALE - Cancelliere

Testo integrale

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