Corte costituzionale

Sentenza n. 106/1977

Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/1977
Data di deposito
2 giugno 1977
Data di decisione
24 maggio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 270, codice penale militare di pace
  • art. 373, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 8894

Le disposizioni integrative o derogative dei codici penali militari rispetto ai codici comuni, possono essere ritenute legittime purche' trovino una ragionevole giustificazione nella natura propria di quel procedimento. Alla luce di tale principio, l'esclusione della costituzione di parte civile nei procedimenti avanti ai giudici militari, prevista dall'art. 270 c.p.m.p., appare pienamente giustificata dall'esigenza di assicurare con celerita' la tutela della disciplina e del servizio militare in armonia con gli intenti del costituente, il quale limita soggettivamente ed oggettivamente la giurisdizione militare "ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate" (art. 103 Cost.). E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, nei confronti dell'art. 270 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 68 del 1974.

Massima n. 8895

Il divieto di costituzione di parte civile di cui all'art. 270 c.p.m.p., in procedimenti instaurati innanzi al giudice militare, non puo' essere ritenuto assoluto, in quanto la norma, coordinata con il precedente art. 261, evidenzia come nessuna limitazione, se non di natura temporale, del diritto di azione subisca il danneggiato dal reato, il quale potra' sempre far valere innanzi al giudice civile, con pienezza di facolta', quanto al tema probatorio ed al contenuto dell'azione, le proprie ragioni. Non sussiste quindi violazione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo la possibilita' di agire in giudizio a tutela dei propri diritti o interessi legittimi, non eleva a rango costituzionale il principio del simultaneus processus ma lascia al legislatore ampia discrezionalita' quanto ai tempi ed alle modalita' di tale azione. Ne', per gli stessi motivi, puo' riconoscersi una menomazione dei diritti inviolabili dell'uomo, in contrasto con l'art. 2 Cost., - impregiudicato restando il problema se essi possano richiamarsi in tema di danno patrimoniale o non patrimoniale - poiche' l'azione civile, una volta definito il procedimento militare, potra' essere proposta innanzi al giudice ordinario. Sotto entrambi i profili e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 270 c.p.m.p.. Cfr.: sentt. nn. 165 del 1975, 99 del 1973 e 53 del 1971.

Massima n. 8896

Quale che sia l'interpretazione da seguirsi riguardo all'art. 373 c.p.m.p. - il quale dispone che con la sentenza di condanna pronunciata dal giudice militare l'imputato e' condannato alla restituzione e al risarcimento dei danni - la questione circa la ragionevolezza del giudizio di inidoneita', fatto dal legislatore, - nel vietare, nell'art. 270 stesso codice, la costituzione di parte civile nel processo penale militare - in ordine alla capacita' del tribunale militare di conoscere dell'azione civile, questione prospettata ponendo tale articolo a confronto con l'indicato art. 373 - non puo' essere esaminata dalla Corte in un giudizio nel quale - come nella specie - solo l'art. 270, e non anche l'art. 373 risulti impugnato, ed anzi, col porlo a raffronto, se ne presupponga la legittimita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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