Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1977
Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1977
- Data di deposito
- 2 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 270, codice penale militare di pace
- art. 373, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 8894
Le disposizioni integrative o derogative dei codici penali militari rispetto ai codici comuni, possono essere ritenute legittime purche' trovino una ragionevole giustificazione nella natura propria di quel procedimento. Alla luce di tale principio, l'esclusione della costituzione di parte civile nei procedimenti avanti ai giudici militari, prevista dall'art. 270 c.p.m.p., appare pienamente giustificata dall'esigenza di assicurare con celerita' la tutela della disciplina e del servizio militare in armonia con gli intenti del costituente, il quale limita soggettivamente ed oggettivamente la giurisdizione militare "ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate" (art. 103 Cost.). E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, nei confronti dell'art. 270 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 68 del 1974.
Massima n. 8895
Il divieto di costituzione di parte civile di cui all'art. 270 c.p.m.p., in procedimenti instaurati innanzi al giudice militare, non puo' essere ritenuto assoluto, in quanto la norma, coordinata con il precedente art. 261, evidenzia come nessuna limitazione, se non di natura temporale, del diritto di azione subisca il danneggiato dal reato, il quale potra' sempre far valere innanzi al giudice civile, con pienezza di facolta', quanto al tema probatorio ed al contenuto dell'azione, le proprie ragioni. Non sussiste quindi violazione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo la possibilita' di agire in giudizio a tutela dei propri diritti o interessi legittimi, non eleva a rango costituzionale il principio del simultaneus processus ma lascia al legislatore ampia discrezionalita' quanto ai tempi ed alle modalita' di tale azione. Ne', per gli stessi motivi, puo' riconoscersi una menomazione dei diritti inviolabili dell'uomo, in contrasto con l'art. 2 Cost., - impregiudicato restando il problema se essi possano richiamarsi in tema di danno patrimoniale o non patrimoniale - poiche' l'azione civile, una volta definito il procedimento militare, potra' essere proposta innanzi al giudice ordinario. Sotto entrambi i profili e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 270 c.p.m.p.. Cfr.: sentt. nn. 165 del 1975, 99 del 1973 e 53 del 1971.
Massima n. 8896
Quale che sia l'interpretazione da seguirsi riguardo all'art. 373 c.p.m.p. - il quale dispone che con la sentenza di condanna pronunciata dal giudice militare l'imputato e' condannato alla restituzione e al risarcimento dei danni - la questione circa la ragionevolezza del giudizio di inidoneita', fatto dal legislatore, - nel vietare, nell'art. 270 stesso codice, la costituzione di parte civile nel processo penale militare - in ordine alla capacita' del tribunale militare di conoscere dell'azione civile, questione prospettata ponendo tale articolo a confronto con l'indicato art. 373 - non puo' essere esaminata dalla Corte in un giudizio nel quale - come nella specie - solo l'art. 270, e non anche l'art. 373 risulti impugnato, ed anzi, col porlo a raffronto, se ne presupponga la legittimita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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