Corte costituzionale
Sentenza n. 102/1977
Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/1977
- Data di deposito
- 2 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 263, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- legge della Regione siciliana n. 16 del 15 marzo 1963
- art. 261, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 264, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 265, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
Massime
Massima n. 8882
In assenza, nel giudizio innanzi alla Corte, di autentiche questioni di legittimita' costituzionale, non puo' che addivenirsi ad una pronuncia di inammissibilita'. E' questo il caso del giudizio sulle norme degli artt. 261, 263, 264 e 265 del testo unico della legge comunale e provinciale (approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383) e degli artt. 250 e 253 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (approvato con d.lg.vo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso nella legge della stessa Regione 15 marzo 1963, n. 16) sulla responsabilita' civile per danni cagionati agli enti locali e istituzioni da essi dipendenti, dai loro amministratori e impiegati, e sulla competenza a conoscere di tale responsabilita', promosso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione. In esso infatti, sul presupposto di una assoluta (e non tendenziale) generale e immediata operativita' dell'art. 103, comma secondo, della Costituzione, sulla giurisdizione della Corte dei conti, e dell'implicito assunto che alla concreta attuazione di questo precetto costituzionale, anche per settori a tale giurisdizione originariamente sottratti, non sia mai necessaria una interpositio legislatoris, si richiede alla Corte costituzionale, sotto la specie di una pronuncia caducatoria, una dichiarazione giudiziale della capacita' espansiva della disciplina sulla responsabilita' dei dipendenti dello Stato, e della estensione di essa alla Sicilia. Ditalche' le questioni, nei termini in cui sono sollevate, concernono non il contrasto della denunciata normativa con gli indicati parametri costituzionali, ma i limiti e i modi di attuazione dell'indicato art. 103, comma secondo, Cost., e di conseguenza vanno dichiarate inammissibili. Cfr.: sentt. nn. 110 del 1970 e 211 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 261, 263, 264 e 265 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, e degli artt. 250 e 253 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con d.lg.vo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso nella legge della stessa Regione 15 marzo 1963, n. 16, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, comma secondo, della Costituzione
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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