Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1977

Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/1977
Data di deposito
2 giugno 1977
Data di decisione
24 maggio 1977
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:101

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1155 del 6 aprile 1936
  • art. 41, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 30 aprile 1970
  • art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 16 aprile 1964

Parametri

Massime

Massima n. 8881

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi) dell'articolo unico d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attivita' complementari del traffico) e dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), proposta dal pretore di Caltanissetta, con ordinanza 16 ottobre 1975, in riferimento agli artt. 3, 45, 38, comma secondo, della Costituzione. L'unica norma che prescrive l'esonero dei lavoratori, soci di cooperative esercenti attivita' complementari del traffico, dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e' l'articolo unico del D.P.R. 16 aprile 1964, n. 480.E il decreto n. 480 del 1964, in quanto atto amministrativo, come tale privo di forza di legge, non e' sottoposto al controllo di legittimita' costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), dell'articolo unico d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attività complementari del traffico) e dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), proposta dal pretore di Caltanissetta, con ordinanza 16 ottobre 1975, in riferimento agli artt. 3, 45, 38, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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