Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1976
Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1976
- Data di deposito
- 28 aprile 1976
- Data di decisione
- 21 aprile 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 8307
Posto che la liquidazione della pensione di anzianita' prima dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia costituisce un vantaggio per il lavoratore, fino a che non acquisti il diritto a conseguire la pensione di vecchiaia, e che da tale momento il titolare della pensione di anzianita' si trova nella stessa situazione di colui che acquisisce per la prima volta il diritto alla pensione di vecchiaia, deve ritenersi che la norma di cui all'art. 20, primo comma, lett. c), del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, la quale, per il periodo 1 maggio 1968 - 1 maggio 1969, ancora disciplina, vietandolo, il cumulo della pensione di anzianita' con la retribuzione percepita in rapporto di lavoro dipendente, consente un trattamento differenziato del tutto irrazionale, in contrasto con il principio di eguaglianza. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima detta disposizione - per violazione dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianita' sia equiparata a tutti gli effetti a quella di vecchiaia, quando il titolare di essa compia l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia. Cfr.: sent. n. 155 del 1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianità sia equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compia l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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