Corte costituzionale
Sentenza n. 96/1976
Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/1976
- Data di deposito
- 28 aprile 1976
- Data di decisione
- 21 aprile 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1484 del 15 dicembre 1947
- art. 6, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1484 del 15 dicembre 1947
- art. 5, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- legge n. 438 del 8 luglio 1949
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 42, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 21, Costituzione
Massime
Massima n. 8306
Presupposto per l'ammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale, ai sensi degli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' che l'ordinanza di rimessione sia pronunciata nel corso di un giudizio. Pertanto, va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1488 (disciplina del prezzo di vendita dei giornali), in riferimento agli artt. 21, 23, 41 e 42 Cost., proposta nel corso del procedimento di registrazione di un organo di stampa, in quanto la funzione affidata al Presidente del tribunale dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di semplice verifica della "regolarita' dei documenti presentati", e' di carattere meramente amministrativo e gli e' attribuita per una finalita' garantistica, dal che consegue che, allorquando, esaminati gli atti, ordina alla cancelleria l'iscrizione del giornale non agisce nella sua ordinaria qualita' di giudice, ne' emette un giudizio, ma opera nell'ambito di un procedimento dichiarativo non avente natura giurisdizionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484 (disciplina del prezzo di vendita dei giornali), proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe con riferimento agli artt. 21, 23, 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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