Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1976

Corte cost., sent. 28 aprile 1976, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
96/1976
Data di deposito
28 aprile 1976
Data di decisione
21 aprile 1976
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:96

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1484 del 15 dicembre 1947
  • art. 6, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1484 del 15 dicembre 1947
  • art. 5, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • legge n. 438 del 8 luglio 1949

Parametri

Massime

Massima n. 8306

Presupposto per l'ammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale, ai sensi degli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' che l'ordinanza di rimessione sia pronunciata nel corso di un giudizio. Pertanto, va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1488 (disciplina del prezzo di vendita dei giornali), in riferimento agli artt. 21, 23, 41 e 42 Cost., proposta nel corso del procedimento di registrazione di un organo di stampa, in quanto la funzione affidata al Presidente del tribunale dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di semplice verifica della "regolarita' dei documenti presentati", e' di carattere meramente amministrativo e gli e' attribuita per una finalita' garantistica, dal che consegue che, allorquando, esaminati gli atti, ordina alla cancelleria l'iscrizione del giornale non agisce nella sua ordinaria qualita' di giudice, ne' emette un giudizio, ma opera nell'ambito di un procedimento dichiarativo non avente natura giurisdizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484 (disciplina del prezzo di vendita dei giornali), proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe con riferimento agli artt. 21, 23, 41 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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