Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1976
Corte cost., sent. 15 gennaio 1976, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1976
- Data di deposito
- 15 gennaio 1976
- Data di decisione
- 14 gennaio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 3, regio decreto legge n. 2523 del 23 novembre 1936
- art. 20, comma 2, regio decreto legge n. 2523 del 23 novembre 1936
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 630 del 28 giugno 1955
Parametri
Massime
Massima n. 8149
La normativa di cui all'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, nel testo modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, relativa alla deroga al divieto imposto ai comitati ed agli enti promotori di movimenti di massa, di svolgere le attivita', proprie del settore turistico, senza preventiva apposita autorizzazione ministeriale, non pone alcuna discriminazione in danno di movimenti di massa e, in particolare, dei sindacati; l'intervento amministrativo da essa previsto assume in concreto valore promozionale e trova giustificazione nella necessita' di salvaguardare gli interessi generali dello Stato, con i quali ogni attivita' libera di manifestarsi deve ragionevolmente collimare. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 9, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni sollevata sotto il profilo che esse sarebbero discriminatorie nei confronti degli enti promotori di movimenti di massa, e rappresenterebbero una limitazione al pieno sviluppo della persona umana e una non accettabile compressione alla evoluzione culturale dei lavoratori.
Massima n. 8150
L'organizzare gite o viaggi a carattere culturale, religioso o patriottico se puo' rappresentare un complemento apprezzabile dell'attivita' sindacale, intesa in senso lato, tuttavia costituisce pur sempre attivita' che rimane al di fuori della istituzione e organizzazione interna dei sindacati stessi e, di conseguenza, va soggetta all'osservanza delle legge ordinarie dello Stato cosi' come per ogni altro ente, cittadino o raggruppamento di cittadini. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 39 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, nella parte in cui fa divieto ai comitati ed agli enti promotori di movimenti di massa, e quindi anche ai sindacati, di svolgere le attivita', proprie del settore turistico, di organizzare i viaggi, senza preventiva, apposita autorizzazione ministeriale, difettando in tale disciplina qualsiasi negazione o violazione delle liberta' sindacali e della conseguente liberta' di azione sindacale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, come modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 9, primo comma, e 39 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze