Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1976

Corte cost., sent. 15 gennaio 1976, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1976
Data di deposito
15 gennaio 1976
Data di decisione
14 gennaio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 3, regio decreto legge n. 2523 del 23 novembre 1936
  • art. 20, comma 2, regio decreto legge n. 2523 del 23 novembre 1936
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 630 del 28 giugno 1955

Parametri

Massime

Massima n. 8149

La normativa di cui all'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, nel testo modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, relativa alla deroga al divieto imposto ai comitati ed agli enti promotori di movimenti di massa, di svolgere le attivita', proprie del settore turistico, senza preventiva apposita autorizzazione ministeriale, non pone alcuna discriminazione in danno di movimenti di massa e, in particolare, dei sindacati; l'intervento amministrativo da essa previsto assume in concreto valore promozionale e trova giustificazione nella necessita' di salvaguardare gli interessi generali dello Stato, con i quali ogni attivita' libera di manifestarsi deve ragionevolmente collimare. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 9, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni sollevata sotto il profilo che esse sarebbero discriminatorie nei confronti degli enti promotori di movimenti di massa, e rappresenterebbero una limitazione al pieno sviluppo della persona umana e una non accettabile compressione alla evoluzione culturale dei lavoratori.

Massima n. 8150

L'organizzare gite o viaggi a carattere culturale, religioso o patriottico se puo' rappresentare un complemento apprezzabile dell'attivita' sindacale, intesa in senso lato, tuttavia costituisce pur sempre attivita' che rimane al di fuori della istituzione e organizzazione interna dei sindacati stessi e, di conseguenza, va soggetta all'osservanza delle legge ordinarie dello Stato cosi' come per ogni altro ente, cittadino o raggruppamento di cittadini. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 39 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, nella parte in cui fa divieto ai comitati ed agli enti promotori di movimenti di massa, e quindi anche ai sindacati, di svolgere le attivita', proprie del settore turistico, di organizzare i viaggi, senza preventiva, apposita autorizzazione ministeriale, difettando in tale disciplina qualsiasi negazione o violazione delle liberta' sindacali e della conseguente liberta' di azione sindacale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo e terzo comma, del r.d.l. 23 novembre 1936, n. 2523, come modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 9, primo comma, e 39 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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