Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1976
Corte cost., sent. 8 aprile 1976, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1976
- Data di deposito
- 8 aprile 1976
- Data di decisione
- 25 marzo 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:69
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8258
Il divieto del "ne bis in idem" con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il valore di principio comune alla generalita' degli ordinamenti statuali moderni, e non puo' pertanto considerarsi come una delle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della Costituzione. L'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialita' ed obbligatorieta' generale della legge penale, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 e seguenti del codice penale; e in particolare prevede la punibilita' anche dei delitti comuni commessi all'estero, sia da cittadini sia da stranieri, quando il reo sia presente nel territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e 10, con la possibilita' di rinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo gia' svoltosi all'estero, la cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva all'applicazione della legge penale italiana. Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11, hanno una obiettiva giustificazione nella difforme realta' della disciplina penale e processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi. - v. S. n. 48/1967.
Massima n. 8259
Neppure l'inosservanza del principio ne bis in idem, garanzia di processo giusto, lede in ogni caso i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione, e il diritto di difesa, sancito dall'art. 24. Infatti quel principio, con riferimento all'efficacia delle sentenze penali straniere, non puo' essere riconosciuto come inerente ai diritti inviolabili della persona umana in base alla Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. - v. S. n. 6/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del codice penale, proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli articoli 10, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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