Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1976
Corte cost., sent. 25 marzo 1976, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1976
- Data di deposito
- 25 marzo 1976
- Data di decisione
- 12 marzo 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:60
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8245
Poiche' non e' possibile ritenere che con la formula "legge sulla stampa", contenuta nel comma terzo dell'art. 21 della Costituzione, il legislatore abbia inteso introdurre un tipo speciale di riserva di legge, risultando anzi dagli stessi lavori preparatori la piena equivalenza fra la dizione "legge" e quella di "legge sulla stampa", non sussiste nessuna esclusione costituzionale per l'applicabilita' delle misure di interdizione e di sequestro previste dagli artt. 156 e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), ove ricorrano entrambi i presupposti richiesti dalla Costituzione per il sequestro di stampati o per altre misure cautelari analoghe, e cioe' l'espressa previsione di legge e la qualificazione dell'ipotesi come delittuosa. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 21, comma terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse non sono contenute nella legge sulla stampa. Cfr.: sent. n. 4 del 1972.
Massima n. 8246
Il riferimento alla "legge sulla stampa" contenuto nel terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, non da' vita ad un tipo speciale di riserva di legge, per cui non e' da ritenere che la legge indicata in detta norma debba essere regolatrice esclusiva della stampa, nel senso di non ammettere che altri atti legislativi possano introdurre modifiche o disposizioni diverse rispetto alla medesima materia.
Massima n. 8247
La dizione "legge sulla stampa" contenuta nell'art. 21, comma terzo, Cost., obiettivamente considerata, non e' cosi' univoca da potersene argomentare la volonta' del legislatore di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede. Conforme: sent. n. 4 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 21, comma terzo, della Costituzione, degli artt. 156 (in riferimento all'art. 700 del codice di procedura civile) e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella parte in cui questi consentono le misure dell'interdizione e del sequestro di stampati in casi di violazione della citata legge che costituiscano delitti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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