Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1976

Corte cost., sent. 25 marzo 1976, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/1976
Data di deposito
25 marzo 1976
Data di decisione
12 marzo 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:60

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8245

Poiche' non e' possibile ritenere che con la formula "legge sulla stampa", contenuta nel comma terzo dell'art. 21 della Costituzione, il legislatore abbia inteso introdurre un tipo speciale di riserva di legge, risultando anzi dagli stessi lavori preparatori la piena equivalenza fra la dizione "legge" e quella di "legge sulla stampa", non sussiste nessuna esclusione costituzionale per l'applicabilita' delle misure di interdizione e di sequestro previste dagli artt. 156 e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), ove ricorrano entrambi i presupposti richiesti dalla Costituzione per il sequestro di stampati o per altre misure cautelari analoghe, e cioe' l'espressa previsione di legge e la qualificazione dell'ipotesi come delittuosa. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 21, comma terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse non sono contenute nella legge sulla stampa. Cfr.: sent. n. 4 del 1972.

Massima n. 8246

Il riferimento alla "legge sulla stampa" contenuto nel terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, non da' vita ad un tipo speciale di riserva di legge, per cui non e' da ritenere che la legge indicata in detta norma debba essere regolatrice esclusiva della stampa, nel senso di non ammettere che altri atti legislativi possano introdurre modifiche o disposizioni diverse rispetto alla medesima materia.

Massima n. 8247

La dizione "legge sulla stampa" contenuta nell'art. 21, comma terzo, Cost., obiettivamente considerata, non e' cosi' univoca da potersene argomentare la volonta' del legislatore di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede. Conforme: sent. n. 4 del 1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 21, comma terzo, della Costituzione, degli artt. 156 (in riferimento all'art. 700 del codice di procedura civile) e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella parte in cui questi consentono le misure dell'interdizione e del sequestro di stampati in casi di violazione della citata legge che costituiscano delitti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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