Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1976
Corte cost., sent. 16 marzo 1976, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1976
- Data di deposito
- 16 marzo 1976
- Data di decisione
- 9 marzo 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 545, ultimo co., codice di procedura civile
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
- art. 545, comma 4, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 8223
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 28 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 1 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni). Infatti, per quanto concerne la denunciata disparita' di trattamento, in ordine alla pignorabilita' delle retribuzioni, tra i dipendenti privati ed i dipendenti degli enti e delle imprese elencate nel gia' citato art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950 va rilevato che le due situazioni non sono identiche in quanto nel secondo caso ricorre, a differenza che nel primo, un interesse pubblico a garantire il buon andamento di taluni uffici o servizi: e tanto basta ad escludere che le norme impugnate concretino una violazione del principio di uguaglianza in se' considerato e nella specificazione che di esso e' fatta nell'art. 24, comma primo, Cost.. Ad escludere l'esistenza di ogni contrasto con l'art. 28 Cost. e' poi sufficiente osservare che detta norma, se da un lato enuncia il principio della responsabilita' personale dei dipendenti pubblici verso i danneggiati, dall'altro non esclude la possibilita' che per quella dei medesimi vengano introdotte regole particolari e diverse rispetto ai principi comuni in materia (sent. nn. 123/1972 e 2/1968), sempre che la disciplina adottata non sia tale da comportare un'esclusione piu' o meno manifesta di ogni responsabilita' (sent. n. 4/1965). Il che non puo' dirsi delle disposizioni impugnate, le quali non toccano ne' esplicitamente ne' implicitamente il principio della diretta responsabilita' del pubblico dipendente verso i danneggiati per gli atti compiuti in violazione dei diritti, limitandosi a sottrarre all'azione esecutiva dei creditori, e per validi motivi, la retribuzione ed ogni altra indennita' da essi percepita per effetto e in conseguenza dell'opera prestata (sent. n. 88/1963). - v. S. nn. 209/1975, 123/1972, 2/1968, 4/1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 28 della Costituzione, dal pretore di Firenze e dal tribunale di Vicenza con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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