Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1976

Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1976
Data di deposito
19 febbraio 1976
Data di decisione
12 febbraio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
OGGIONI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 830 del 20 dicembre 1973
  • art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 22 dicembre 1973
  • art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 22 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 8189

E' consentito alla Corte costituzionale correggere, sulla base della motivazione dell'ordinanza di rimessione, l'errore materiale in cui sia incorso il giudice a quo nella indicazione della disposizione impugnata. (Nella specie, era stata denunciata la illegittimita' del comma secondo dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, ma il tenore della motivazione rendeva palese che si trattava di errore materiale, e che la norma impugnata era invece il comma secondo dell'art. 1; per errore materiale era stata denunciata altresi' la illegittimita' del comma terzo, anziche' del comma secondo, dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 830).

Massima n. 8190

Va riaffermato il carattere eccezionale dell'istituto dell'amnistia e la concomitante esigenza di contenere nei limiti piu' ristretti l'esercizio della relativa potesta' conferita dall'art. 79 della Costituzione. E tali profili vanno ancor piu' ribaditi allorche' l'effetto estintivo proprio dell'amnistia debba spiegarsi nei confronti di reati finanziari, pur sempre connessi, direttamente o indirettamente, alla inosservanza del precetto sancito dall'art. 53 Cost., che e' posto a tutela dell'interesse generale e prioritario alla riscossione dei tributi. Cfr.: sent. n. 175 del 1971.

Massima n. 8191

L'art. 53 della Costituzione e' posto a tutela dell'interesse generale alla riscossione dei tributi, considerato quale interesse particolarmente differenziato che, attenendo al regolare funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunita', ne condiziona l'esistenza.

Massima n. 8192

L'amnistia per reati in materia di imposte dirette, nonche' di tasse e imposte indirette sugli affari, concessa con il d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, a seguito della legge di delegazione 20 dicembre 1973, n. 830, si applica ai reati "riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi" indicati negli artt. 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze tributarie, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 825, essendo necessaria conseguenza dei provvedimenti per il cosiddetto condono tributario, la estinzione anche dei reati connessi con le violazioni delle leggi tributarie interessate alle procedure del condono, ed e' esplicitamente sottoposta "alla condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto legge suindicato come modificato dalla legge di conversione".

Massima n. 8193

La disparita' di trattamento, in ordine alla possibilita' di benificiare dell'amnistia concessa con il d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, a seguito della legge di delegazione 20 dicembre 1973, n. 830, tra contribuenti le cui posizioni tributarie siano state gia' definite in base all'ordinario regime e che restano quindi esclusi dall'amnistia, e contribuenti ammessi al beneficio per avere soddisfatto la condizione di aver definito le loro posizioni avvalendosi del condono, non appare razionalmente ingiustificata, se rapportata alla finalita' perseguita dal legislatore con il provvedimento di condono di cui al d.l. 5 novembre 1973, n. 660, di favorire la sollecita definizione dell'ingente numero di controversie pendenti innanzi le commissioni tributarie, o ancora in istruttoria presso gli uffici finanziari, e la definizione di tutti quei rapporti tra fisco e contribuenti, suscettibili di contestazione relativamente ai tributi soppressi o modificati per effetto della riforma tributaria. D'altra parte, alla disparita' di trattamento corrisponde una diversita' di situazioni, in quanto gli ammessi al beneficio sono soggetti che si trovano in una posizione di contrasto con il fisco, mentre gli esclusi sono soggetti che non hanno piu' motivo di contrasto per aver gia' fruito della possibilita' di far valere le loro ragioni, e che devono rispondere penalmente del loro comportamento. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge n. 830 del 1973 e dell'art. 1, primo e secondo comma, d.P.R. n. 834 del 1973, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendo che le disposizioni denunziate creerebbero una irragionevole disparita' di trattamento tra diverse categorie di imputati.

Massima n. 8194

E' estranea alla funzione di controllo sulla costituzionalita' delle leggi qualsiasi indagine volta a sindacare l'ampiezza dell'uso fatto dal Parlamento della sua discrezionalita' in materia, sulla base di considerazioni d'ordine politico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, della legge 20 dicembre 1973, n. 830, di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari, ed 1, primo e secondo comma, del successivo d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, concessivo dell'amnistia in materia di reati finanziari, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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