Corte costituzionale
Sentenza n. 225/1976
Corte cost., sent. 18 novembre 1976, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/1976
- Data di deposito
- 18 novembre 1976
- Data di decisione
- 12 novembre 1976
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 833 del 26 novembre 1969
- art. 56, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
- decreto-legge n. 426 del 24 luglio 1973
- art. 1, comma 4, legge n. 841 del 22 dicembre 1974
- art. 1, legge n. 351 del 12 agosto 1974
- art. 1, decreto-legge n. 236 del 19 giugno 1974
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 255 del 25 giugno 1975
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 255 del 25 giugno 1975
- legge n. 363 del 31 luglio 1975
- decreto-legge n. 236 del 19 giugno 1974
- legge n. 351 del 12 agosto 1974
- art. 1, decreto-legge n. 255 del 25 giugno 1975
- art. 1, decreto-legge n. 426 del 24 luglio 1973
- art. 1, legge n. 841 del 22 dicembre 1973
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 42, Costituzione
Massime
Massima n. 8561
La illegittimita' costituzionale gia' dichiarata dalla Corte (con sent. n. 132 del 1972, che ha dato prevalenza alla situazione esistente al momento in cui si decide del diritto alla proroga, rispetto a quella iniziale presa in considerazione dal legislatore) nei riguardi del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969 (che ancorava il reddito imponibile del conduttore o subconduttore alla iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per detto anno), non puo', per identita' delle situazioni e delle ragioni, e sempre in riferimento all'art. 3 Cost., non propagarsi, e venir quindi egualmente dichiarata, rispetto al primo comma dello stesso articolo, che dispone l'ulteriore proroga degli analoghi contratti gia' prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma primo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito imponibile del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute.
Massima n. 8562
L'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), poiche' non riconosce il diritto del locatore di provare l'effettivo ammontare del reddito del conduttore o subconduttore contro le risultanze dell'iscrizione a ruolo, nonche', trattandosi di redditi derivanti da lavoro dipendente o di pensioni, contro le attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore della pensione ed omette di considerare rilevanti le sopravvenute variazioni di detto reddito, disattendendo in tal modo le ragioni poste a base alla sentenza della Corte n. 132 del 1972 gia' intervenuta all'epoca della sua emanazione, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - nelle parti concernenti le locazioni di immobili ad uso di abitazione in cui: a) non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dalla iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973; b) non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito derivante da lavoro dipendente o fruisce di una pensione in misura superiore a quella risultante dalla certificazione del datore di lavoro o dell'ente erogatore; c) non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute. Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 841, nella parte in cui, facendo richiamo al reddito indicato nel primo comma dell'art. 1 d.l. 426 del 1973, non riconosce al locatore il diritto di provare che il nuovo conduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973. Resta assorbita la questione di asserita disparita' di trattamento tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo in ordine alla dimostrazione dei relativi guadagni, sussistendo ormai in entrambi i casi la possibilita' di offrire la piena prova del reddito complessivo.
Massima n. 8563
E' costituzionalmente illegittima la disciplina legislativa conseguente a decisioni della Corte, che risulti difforme dai criteri da questa indicati.
Massima n. 8564
Le ragioni per le quali e' stata ritenuta la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 1, d.l. 426 del 1973, valgono, stante la coincidenza di situazioni, anche per quanto riguarda la disposizione del primo comma dell'art. 1 del successivo d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (nel testo sostituito con l'art. unico della legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351), che pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. (restando assorbiti i profili relativi agli artt. 41 e 42) -: a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972; b) nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute.
Massima n. 8565
In conseguenza della declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, e del primo comma dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (nel testo sostituito dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351), e' costituzionalmente illegittimo - ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 1, primo e secondo comma, del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363): a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare (allo scopo di escludere l'applicazione della proroga legale) che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973; b) nella parte in cui (sempre allo stesso scopo) non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito del conduttore o del subconduttore eventualmente sopravvenute.
Massima n. 8566
Posto che il locatore, qualora abbia necessita' di riottenere l'immobile per adibirlo ad abitazione propria o dei familiari, puo' far cessare la proroga avvalendosi della disposizione dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950, riconosciuta di generale applicazione nel regime vincolistico, e che una norma, come quella del primo comma dell'art. unico della legge 12 agosto 1974, n. 351, intesa a creare, per fini sociali, una differenziazione fra conduttori meritevoli di particolare tutela, ed aventi percio' diritto alla proroga, e conduttori cui tale diritto non va riconosciuto, ben puo', senza pecca di irrazionalita', non prendere in considerazione la posizione economica del locatore, non risulta fondata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione, sollevata sostenendo che si sarebbe creata una ingiusta discriminazione fra conduttore e locatore, prendendo in considerazione solo la condizione economica del primo anche se superiore a quella del secondo. Cfr.: sent. n. 132 del 1972.
Massima n. 8567
Se e' vero che l'eventuale alterazione dell'equilibrio (il quale deve pure sussistere) tra interessi dei conduttori ed interessi dei proprietari locatori, per effetto del regime vincolistico, non viene in rilievo in ragione dei caratteri di straordinarieta' e temporaneita' della disciplina - che giustificano un intervento per fini sociali in favore delle classi meno abbienti, realizzato senza una definitiva ed irreversibile compressione delle facolta' di godimento del proprietario -, e' pur vero pero' che, stante la ripetizione e sovrapposizione delle normative di blocco, l'ulteriore procrastinarsi delle stesse potrebbe conferire, in linea di fatto, a tale regime un carattere di ordinarieta', e indurre, quindi, la Corte a riformulare, su tale diverso presupposto, il giudizio di legittimita' con riferimento ai parametri costituzionali e con riguardo, tra l'altro, anche all'aspetto della valutazione comparativa delle condizioni economiche del locatore. Cfr.: sent. n. 3 del 1976.
Massima n. 8568
Il sacrificio imposto ai locatori di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione da un blocco indiscriminato e generale dei contratti e dei relativi canoni, e dalla inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni medesimi - disposta in quanto, essendo esse intese a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, verrebbe ad essere frustrata la finalita' antinflazionistica perseguita dal legislatore con il regime vincolistico dei canoni, ove ne fosse consentita l'operativita' durante il periodo di sua vigenza -, puo' essere ritenuto tollerabile e ragionevole, in considerazione della eccezionalita' del momento, dell'alta finalita' perseguita e della relativa brevita' del periodo di blocco. Pertanto (anche se con il trascorrere del tempo tali giustificazioni si sono andate progressivamente affievolendo, per cui deve auspicarsi la sistemazione legislativa di tutta la materia delle locazioni di immobili urbani), non sono fondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto, parte seconda in relazione al comma primo dello stesso articolo, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), nella parte in cui dispone sia il blocco fino al 31 gennaio 1974 dei contratti e dei canoni delle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, sia l'inefficacia, dalla data di entrata in vigore del decreto, delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione; e - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 426 del 1973 cit.; dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841; dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351) e dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (convertito in legge 31 luglio 1975, n. 363), sollevate sull'assunto: che la disciplina vincolistica delle locazioni di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione non appare giustificata da alcuna funzione sociale; che vengono regolate in modo eguale situazioni diverse, equiparandosi immobili destinati ad abitazione ed immobili destinati ad uso commerciale; che si tiene conto del reddito del conduttore di casa di abitazione mentre si attribuisce incondizionatamente la proroga al conduttore di immobile destinato a negozio, ufficio, studio. Cfr.: sentt. nn. 30 e 200 del 1975.
Massima n. 8569
I limiti che il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' imporre ai diritti dei privati per finalita' sociali non possono protrarsi nel tempo fino al punto di vanificarne l'effettivo godimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degl'immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito imponibile del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili urbani), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495:
a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dalla iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973;
b) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito derivante da lavoro dipendente o fruisce di una pensione in misura superiore a quella risultante dalla certificazione del datore di lavoro e dell'ente erogatore;
c) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, dalla legge 22 dicembre 1973, n. 841 (proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degl'immobili urbani), nella parte in cui, facendo richiamo al reddito indicato nel primo comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, non riconosce al locatore il diritto di provare che il nuovo conduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili urbani), nel testo sostituito con l'articolo unico della legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351:
a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972,
b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenuto;
5) dichiara, altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili urbani), nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363:
a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore e subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973;
b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'articolo unico, primo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 351, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dall'ordinanza del pretore di Gallarate del 19 settembre 1974;
b) dell'art. 1, comma quarto, seconda parte, in relazione al primo comma dello stesso articolo, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza del pretore di Roma del 15 aprile 1975;
c) dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351, e dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, convertito in legge 31 luglio 1975, n. 363, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dall'ordinanza del tribunale di Rovereto del 25 ottobre 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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