Corte costituzionale

Sentenza n. 222/1976

Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
222/1976
Data di deposito
3 agosto 1976
Data di decisione
15 luglio 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:222

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8556

E' vero che i servizi pubblici cui si riferiscono gli artt. 330 (nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimita' parziale pronunciata con sent. n. 31 del 1969) e 340 cod. pen., vietandone, rispettivamente, l'abbandono collettivo e l'interruzione, sono tutti necessari e tra loro in qualche modo complementari perche' interdipendenti, ma cio' non esclude che sia sempre possibile individuare quelli che debbono conservare la piena efficienza senza soluzione di continuita' - e che sono poi i servizi essenziali - e quelli suscettibili di essere sospesi o ridotti; a tal fine, con riguardo agli ospedali psichiatrici, va tenuto presente l'art. 2, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 431, il quale prescrive che "dovra' essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti di letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto". Le limitazioni del diritto di sciopero e della parita' in materia sindacale che ne conseguono trovano giustificazione nel rispetto dei principi basilari dell'ordinamento dello Stato, che e' fondato sul lavoro, ma richiede ai sensi dell'art. 2 Cost. l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale. Ne' si verifica lesione del principio di eguaglianza attesa la diversita' delle situazioni disciplinate. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dei succitati artt. 330 e 340, sollevate sotto il profilo che per il personale degli ospedali psichiatrici, non potendo contestarsi l'esistenza del requisito della essenzialita' dei servizi demandati a tali istituti, il divieto di sciopero verrebbe ad essere assoluto.

Massima n. 8557

Nella disciplina delle singole materie non difettano norme valide a fornire, ai soggetti interessati prima e all'interprete poi, i criteri atti ad individuare, anche sul piano concreto, quali servizi debbano essere ritenuti essenziali e quali esigenze debbano essere in ogni caso salvaguardate dal personale addetto ai pubblici servizi che intenda avvalersi del diritto di sciopero.

Massima n. 8558

Il principio di eguaglianza va tutelato solo in presenza di situazioni identiche o simili e non di condizioni oggettivamente e razionalmente differenziate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 330 e 340 del codice penale, proposte, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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